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Imposte di registro e ipocatastali agevolate

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11771 dell’11 luglio 2012, ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria pronunciando un giudizio molto chiarificatore sulle imposte di registro, ipotecarie e catastali, pagate in aliquota agevolata sull’acquisto del terreno edificabile solo nel caso in cui la costruzione, ultimata nei cinque anni successivi, sia stata fatta direttamente dal compratore, e non da altro soggetto a cui ha poi venduto.

Il caso giunto dinanzi alla Suprema Corte, in sintesi, era il seguente: un contribuente aveva comprato un terreno edificabile, già inserito nel piano regolatore generale, e in quello particolareggiato, usufruendo in sede di rogito di imposte agevolate con aliquota dell’1%. Successivamente aveva presentato un progetto per la costruzione, nei cinque anni successivi. Aveva tuttavia provveduto a vendere il terreno, mentre il secondo compratore aveva provveduto a realizzare una villetta. Per tale motivo l’ufficio del registro aveva spiccato un accertamento, domandando che fosse revocata l’agevolazione fiscale ottenuta dinanzi al notaio.

Il primo acquirente, con tale atto impositivo, aveva presentato ricorso davanti alla commissione tributaria provinciale, vincendo in primo grado. Successivamente la decisione era stata confermata anche in secondo grado. La Suprema Corte ha invece scelto di ribaltare il verdetto, bocciando la decisione in primo grado con la motivazione che “il beneficio dell’assoggettamento  all’imposta di registro nella misura dell’uno per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall’art. 33, coma 3, della legge n.388 del 2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto”.

Di qui l’affermazione secondo cui la disposizione agevolativa sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente.

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