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Errori modello 730

Avete presentato un modello 730/2012 e, successivamente alla stessa presentazione, vi siete resi conto di aver inserito dei dati errati, o di aver omesso alcuni elementi numerici, la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito? In ogni caso, anche se la correzione non influisce sulla determinazione dell’imposta, è opportuno presentare quanto prima una dichiarazione integrativa. Vediamo cosa stabilisce la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 25 maggio 2012, in termini di presentazione del modello 730 integrativo.

L’Agenzia stabilisce innanzitutto come il modello debba essere presentato tramite centri di assistenza fiscale entro la data ultima del 25 ottobre 2012, compilando la casella “730 integrativo”. Il contribuente dovrà altresì esibire la documentazione relativa all’integrazione effettuata, necessaria per l’opportuno controllo di conformità da parte del centro di assistenza fiscale: se tuttavia l’integrazione è richiesta attraverso altro consulente, occorrerà presentare anche tutta la documentazione inerente l’originario modello 730 da integrare.

Si noti, in proposito, come la presentazione di una dichiarazione integrativa non provveda a sospendere le procedure avviate con la puntuale consegna del modello 730. di conseguenza, non fa venir meno l’obbligo del sostituto di imposta di effettuare i rimmborsi spettanti o di trattenere le somme dovute sulla base del primo modello di dichiarazioni fiscali 2011.

E se intanto si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro? In proposito, la Circolare n. 14/E aggiunge che “quando si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 25 ottobre il contribuente ricorrendone le condizioni può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 se ha un sostituto d’imposta almeno nel periodo da ottobre a dicembre 2012”. Pertanto, la presentazione di un modello 730 integrativo è pienamente ammesso anche nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavorativo, anche se in tal caso è necessario che il soggetto abbia la certezza di avere un datore di lavoro almeno nel periodo che va da ottobre a dicembre 2012.

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