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La Cassazione interviene su modelli cartacei e telematici

Quando la dichiarazione dei redditi viene trasmessa attraverso la modalità elettronica (mediante il pc per intenderci), la pretesa impositiva ha senso di esistere anche quando il contribuente sostiene che gli importi non sono conformi ai dati che sono stati inseriti nel documento originale e in formato cartaceo: è questo il succo della recente sentenza della Corte di Cassazione, una pronuncia che risale allo scorso 27 luglio per la precisione. Questo vuol dire che il soggetto coinvolto ha l’obbligo di conservare in ogni caso il documento cartaceo originale, senza preoccuparsi di andare oltre i limiti temporali che di solito sono fissati dai Caf (Centri di Assistenza Fiscale).

Questa sentenza degli “ermellini” si è resa necessaria alla luce dell’impugnazione di una cartella di pagamento a fronte di un controllo automatizzato della dichiarazione. In pratica, nel caso di specie risultava come il versamento dell’Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) fosse stato omesso, oltre al contributo al Servizio Sanitario Nazionale e all’Iva. La difesa del contribuente ha riguardato appunto questa differenza di contenuto tra il modello elettronico e quello cartaceo, ma quest’ultimo non risultava più nella disponibilità del soggetto.

Già la Commissione Tributaria Provinciale aveva provveduto a respingere il ricorso di quest’ultimo, una sentenza poi mutata in maniera profonda dalla commissione regionale: in effetti, l’appello aveva riconosciuto come l’onere della prova fosse una competenza dell’Agenzia delle Entrate. Ecco perché si è arrivati fino all’ultimo grado di giudizio. Per l’appunto, i giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso del Fisco, non ritenendo necessari altri accertamenti di fatto. Secondo la Cassazione, inoltre, la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi prevede che vi sia una presunzione di identità tra i dati relativi all’esito della trasmissione stessa e quelli che si trovano nel modello cartaceo. Infine, soltanto il modello cartaceo originale firmato dal contribuente rappresenta l’unica prova del debito che è stato contratto in queste situazioni.

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