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Mancata dichiarazione Iva annuale

La Cassazione, con ordinanza n. 13090 del 25 luglio 2012, è intervenuta su un argomento molto delicato, riguardante le conseguenze della mancata presentazione della dichiarazione Iva annuale per un determinato periodo di imposta. Ebbene, stando a quanto affermato dalla Suprema Corte, una mancanza di questa natura produrrebbe per il contribuente la preclusione alla possibilità di avvalersi del credito scaturente dalla dichiarazione omessa, da portare in detrazione nelle mensilità successiva. Ecco cosa ha affermato la Cassazione.

L’omissione, prosegue la Corte, comporterebbe infatti la mancata rappresentazione della liquidazione definitiva e, pertanto, del relativo computo delle risultanze a debito e a credito. Risulta in tal modo accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate mediante sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano, la quale aveva accolto il ricorso di una società di capitali che si era vista recuperare il mancato pagamento dell’Iva di una annualità per il mancato riconoscimento del diritto alla detrazione, a seguito della ricordata presentazione della relativa dichiarazione Iva annuale.

La commissione tributaria regionale, confortata dalle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate dal 2007, ha ritenuto che l’omissione della dichiarazione Iva non preclude al fisco la possibilità di determinare induttivamente e quindi riconoscere (sulla base dei libri contabili) il credito scaturente dagli anni di imposta pregressi.

Per la Corte di Cassazione, invece, le argomentazioni sarebbero errate: non si sarebbe tenuto conto di un orientamento ormai pacifico in giurisprudenza (secondo cui l’omessa presentazione della dichiarazione Iva fa perdere il diritto all’utilizzo del credito emerso e portato in detrazione nelle mensilità successive); inoltre, il potere di accertamento induttivo non può estendersi all’esercizio della detrazione di un credito scaturente da annualità pregresse, poiché spetta eventualmente al contribuente l’esercizio del diritto alla restituzione e al rimborso mediante opportuna compilazione del quadro VX della dichiarazione annuale, la cui presentazione è di sostanziale importanza affinchè sorga in capo al contribuente il diritto che si intende far valere.

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