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Barriere architettoniche: quando si applica l’Iva ridotta

Quando si vuole capire in che modo deve essere applicata l’aliquota ridotta dell’Imposta sul Valore Aggiunto in relazione alle cosiddette barriere architettoniche, occorre capire che cosa si intende con questa definizione: il testo normativo di riferimento in questo caso è il Decreto Ministeriale 236 del 1989 (nel dettaglio si tratta di un decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, più precisamente le “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”).

Il secondo articolo di tale legge, infatti, definisce le barriere architettoniche con tre spunti fondamentali. Anzitutto, si definiscono barriere quegli ostacoli di tipo fisico che rappresentano una vera e propria fonte di disagio per la mobilità di qualsiasi soggetto, non soltanto quelli disabili; in particolare, però, il disagio maggiore viene avvertito e vissuto da chi è in possesso di una capacità motoria molto ridotta o impedita, sia in maniera permanente che temporanea.

La seconda definizione che si può dare, poi, è quella di ostacoli che sono in grado di limitare o, nei casi più estremi, impedire a ognuno di noi un utilizzo comodo e sicuro al 100% per quel che riguarda le parti, le attrezzature o le componenti delle stesse. In aggiunta, non si deve dimenticare nemmeno la terza definizione utile da questo punto di vista. In effetti, il decreto ministeriale in questione parla di barriere architettoniche anche quando sono assenti degli accorgimenti o delle segnalazioni per orientarsi o riconoscere i luoghi e le fonti di pericolo, una situazione particolarmente disagevole per i sordi e i non vedenti. Nel caso in cui si provveda a rimuovere gli ostacoli alla deambulazione per tutte le persone che sono state elencate, allora si può beneficiare dell’aliquota ridotta dell’Iva, vale a dire quella fissata al 4% (si tratta di ogni fase di commercializzazione).

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