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Deducibilità perdite su crediti 2012

L’art. 33 del decreto 83/2012 è intervenuto in maniera incisiva sull’art. 101 del Testo unico sulle imposte sul reddito, introducendo previsioni specifiche nel caso di creditore assoggettato a procedure concorsuali e, altresì, introducendo una norma in sostanziale favore nei confronti della deducibilità delle perdite su crediti di modesta entità o relative a diritti ormai prescritti. Cerchiamo pertanto di comprendere insieme quali siano le caratteristiche delle innovazioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2012.

L’art. 101 nella sua nuova versione contempla la certezza e la precisione della perdita quale
caratteristica necessaria per la sua deducibilità. Tuttavia, la novità riguarda la possibilità di riconoscere la sussistenza dei crediti in perdita con potenziale deducibilità nell’ipotesi in cui il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo temporale di almeno sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Senza necessità di ulteriori prove in tal caso la perdita diviene deducibile ai fini Ires (Irpef).

Rimane ora da comprendere cosa si intenda per “modesta entità”. Stando alla lettura delle innovazioni, si ha modesta entità avendo riguardo sia all’ammontare del credito che alle dimensioni dell’impresa titolare del diritto.

Si considerano crediti modesti quelli di importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione che per il 2009 erano quelle con un volume d’affari o ricavi non inferiori a 300 milioni, per il 2010 200 milioni e per il 2011 150 milioni; e quelli di importo non superiore
a 2.500 euro per le altre imprese.

Contemporaneamente, la norma introdotta riconosce la certezza e la precisione della perdita nel caso in cui il diritto alla riscossione del credito sia prescritto.

Un tema particolarmente delicato, visto e considerato che in tempi di estrema crisi economica e finanziaria, i crediti in perdita o di impossibile riscossione non mancano, di certo, di impoverire i bilanci delle aziende italiane.

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