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Rimborso Imu terremoto

Stando a quanto previsto dall’art. 8 comma 3 del d.l. 74/2012, modificato dalla legge di conversione 1/8/2012 n. 112, i fabbricati che sono stati colpiti dal sisma di fine maggio sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale unica, e non concorrono a formare il reddito ai fini dell’Irpef e dell’Ires. A decorrere dal 2012 e fino alla ricostruzione degli stessi edifici (ma comunque non oltre il 31 dicembre 2014), i fabbricati colpiti dal terremoto del centro-nord Italia sono pertanto esclusi dall’applicazione dell’IMU. E per i contribuenti che hanno già effettuato il versamento?

Per  quelli che a giugno avevano versato l’Imu per i primi cinque mesi del 2012, la legge ha stabilito il diritto ad ottenerne il rimborso. “Va poi sottolineato che il dm 24/8/2012, modificando l’originario termine previsto dal dm 1/6/2012, ha procrastinato al 30 novembre 2012 la sospensione dei termini dei versamenti   degli adempimenti tributari nei confronti dei soggetti con residenza, o sede dell’attività, in uno dei comuni colpiti dal terremoto” – riepiloga pertanto il quotidiano Italia Oggi – “La prima sospensione, di carattere oggettivo, riguarda quindi i fabbricati inagibili posti nei comuni terremotati a prescindere dal luogo di residenza o dalla sede dei loro proprietari. La seconda, invece, di carattere soggettivo, trova applicazione nei confronti di coloro che alla data del 20/5/2012 avevano la residenza o lo sede in uno dei comuni indicati nell’elenco allegato al dm 1/6/2012 e riguarda, oltre ai versamenti di qualsiasi imposta o tassa, anche la presentazione del modello 770, di Unico e delle dichiarazioni Ici e Imu”.

La condizione per ottenere la sospensione del pagamento Imu o il suo rimborso è che il contribuente dichiari al comune, entro il 30/11/2012, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato. L’ente locale, nei successivi venti giorni, deve poi trasmettere copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente (vedi anche sospensione tasse terremoto).

Ricordiamo che la sospensione riguarda solo i soggetti che alla data del 20/5/2012 avevano la residenza, la sede operativa, ovvero la sede legale nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo riportati nell’elenco allegato al dm 1/6/2012.

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