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Inps: gli accordi bilaterali di sicurezza sociale

La circolare numero 126 dell’Inps è stata molto utile per approfondire le questioni relative alle pensioni in regime bilaterale, in particolare per quel che concerne gli accordi di sicurezza sociale: nel dettaglio, si è fatto riferimento a quei soggetti per cui il primo accredito di tipo contributivo ha avuto luogo a partire dal 1° gennaio del 1996, con dei requisiti prescritti dal punto di vista anagrafico e contributivo. Ebbene, la pensione di vecchiaia spetta loro dal 1° gennaio di quest’anno, ma a patto che l’ammontare complessivo della pensione stessa non sia inferiore nel 2012 a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale previsto dalla Legge 335 del 1995 (“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”).

Volendo essere ancora più precisi, si tratta del cosiddetto “importo soglia”. Riguardo invece alla pensione anticipata, quest’ultima spetta sempre a partire dal 1° gennaio e per chi ha beneficiato del primo accredito dal 1996, a condizione che l’importo mensile della prima rata pensionistica sia non inferiore a un altro limite: questa ennesima soglia è pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale previsto dalla legge. Per ottenere il calcolo esatto dell’importo soglia, è necessario prendere in considerazione il sistema pro-rata estero quando c’è una richiesta esplicita.

In particolare, questa situazione si verifica nel momento in cui si integra il trattamento minimo delle pensioni in regime internazionale. Tra l’altro, l’intenzione dell’Inps è proprio quella di non penalizzare in maniera eccessiva i lavoratori che presentano una mobilità internazionale, di conseguenza il pro-rata estero va considerato nella verifica della ricorrenza del requisito che è stato introdotto. Gli accordi bilaterali di sicurezza sociale non possono essere nemmeno in contrasto con quanto stabilito in sede comunitaria, così da scongiurare il rischio di un qualsiasi rifiuto delle prestazioni pensionistiche. Gli accordi stessi, presi uno per uno e nuovamente esaminati nel loro testo, non impediscono infine il riconoscimento del pro-rata estero per calcolare il totale dell’importo soglia.

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