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Iscrizione ipotecaria senza intimazione

Stando a quanto pronunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15746 del 19 settembre 2012, la recente disposizione che prevede che il concessionario della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni verrà iscritta ipoteca, ha carattere innovativo e non interpretativo e, pertanto, non può essere di applicazione a un periodo antecedente la sua entrata in vigore.

La questione dalla Cassazione, ricorda Stefano Chiodino su ItaliaOggi del 3 novembre 2012 – “parte da un ricorso presentato da un contribuente a cui è stato notifi cato una cartella di pagamento per importi relativi a mancato versamento di Iva più interessi e sanzioni a cui è seguita, dopo tre anni, iscrizione ipotecaria. Il ricorso proposto si basava innanzitutto su una irregolare notifica della cartella di pagamento, quale atto presupposto della successiva iscrizione ipotecaria, per essere stata consegnata presso il domicilio del destinatario ma ad un soggetto diverso di cui non era stata indicata sull’avviso di ricevimento l’identità da cui si evincesse la relazione con il destinatario e, secondariamente, per falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 50, comma 2 e 77 del dpr 602/1973, per non aver il concessionario notifi cato un avviso di pagamento prima dell’iscrizione ipotecaria”.

Sulla base di tali motivi, la Cassazione ha sancito l’infondatezza del primo elemento, sulla base che la cartella esattoriale può oramai essere notificata anche a cura del concessionario a mezzo raccomandata e, ai fini del perfezionamento, se avvenuta nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, uffi cio o azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario ma una fi rma sul registro di consegna oltre che sull’avviso di ricevimento (vedi anche iscrizione ipoteca con cartella).

Tra gli altri motivi, la Corte ricorda altresì come la mancata apposizione sull’avviso delle generalità del consegnatario non configura causa di irregolarità della notifica in quanto trattasi di requisito non richiesto dalla legge.

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