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Valutazione rischio antiriciclaggio sul cliente

Come confermato nel corso del Focus dedicato a “Antiriciclaggio: le nuove regolae di Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela – utilizzo del contante – reati fiscali”, organizzato pochi giorni fa a Milano dall’Unione fiduciaria con il contributo del rappresentante dell’Unità di informazione finanziaria, l’istituto banchiere italiano sta rilasciando le disposizioni sulle modalità di applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di banche e di soggetti intermediari.

All’interno di tali disposizioni fanno parte alcuni elementi che – riferiti al cliente – potrebbero aiutare banche e soggetti intermediari a individuare eventuali casistiche relative alle ipotesi di antiriciclaggio.

In particolare, attenzione è ripo sulla natura giuridica e sulle caratteristiche del cliente, con analisi di eventuali procedimenti penali a carico, eventuali segnalazioni di operazioni sospette già effettuate, cariche ricoperte (PEP), personalità fisica o giuridica (finalità, scopi, forma giuridica, collegamenti con entità residenti in ordinamenti non equivalenti, natura e caratteristica del titolare effettivo).

Altra area di attenzione è relativa ad attività ed interessi economici che per loro natura presentano rischi di riciclaggio (elevato utilizzo di contante), operatività in settori economici con erogazione di fondi pubblici (appalti, sanità, smaltimento rifiuti), e al comportamento tenuto in occasione del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo: da considerare comportamenti di natura dissimulatoria (riluttanza del cliente o dell’eventuale esecutore nel fornire le informazioni richieste ovvero l’incompletezza o l’erroneità delle stesse).

Non mancano inoltre specifiche attenzioni in particolare sull’area geografica di interesse residenza o sede del cliente, sul grado di infiltrazione criminale nel territorio, sull’economia sommersa, se la  controparte che opera in Stati non equivalenti o comunque oggetto di rilievi da parte di organismi internazionali.

Unendo tali elementi di valutazione del rischio, riferiti al cliente, con quelli che vedremo domani – riferiti invece ai rapporti e alle operazioni poste in essere – le autorità di vigilanza dovrebbero poter essere in grado di individuare specifici margini di antiriciclaggio.

In materia, qui il nostro approfondimento sulla sospensione provvedimenti mancanza adeguata verifica.

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