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Riscossione imposta di registro senza accertamento

Secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 19126 del 6 novembre 2012, in accoglimento del ricorso dell’amministrazione finanziaria, l’imposta di registro può essere riscossa con il solo avviso di liquidazione senza accertamento nel caso di compravendita di un immobile privo di rendita catastale. Oltre a quanto sopra, la Suprema Corte ha stabilito che dal momento che in questi casi si usa il criterio di valutazione automatica, l’ufficio avrà tre anni e non solo due per recuperare la maggiore imposta.

A parlarne è Debora Alberici su Italia Oggi del 7 novembre 2012, che ricorda come “in particolare sul punto la sezione tributaria ha motivato che «in tema di imposta di registro e nel caso in cui il contribuente che abbia acquistato un immobile privo di rendita catastale dichiari di volersi avvalere (ai sensi dell’art. 12 del dl 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge n. 154 del 1988) del criterio di valutazione automatica, con il conseguente atto di liquidazione l’Ufficio si limita a operare sulla base dell’assegnazione della rendita da parte dell’Ute il quale non esercita alcun potere di accertamento, ma svolge un’attività d’informazione, frutto di un semplice calcolo matematico». Da ciò deriva che, in tal caso, l’Ufficio deve riscuotere la maggiore imposta con avviso di liquidazione, senza obbligo di emettere avviso di accertamento, in assenza di alcuna rettifica”.

In aggiunta a quanto sopra, viene evidenziato l’ulteriore corollario: “Il termine di decadenza biennale di cui all’art. 76, primo comma bis del dpr 26 aprile 1986, n. 131, previsto per le sole ipotesi in cui l’ufficio abbia proceduto ad accertamento del valore venale, di cui all’art. 52, comma primo bis del medesimo testo unico sull’imposta di registro, non riguarda le liquidazioni effettuate in base a valori catastali, ai sensi del quarto comma dei medesimo art. 52, per le quali è previsto il più ampio termine di decadenza triennale previsto dal successivo secondo comma, lett. a) del medesimo alt 76, che trova affidamento nella circostanza che la valutazione automatica degli immobili richiede una necessaria attività di istruttoria per l’attribuzione della rendita catastale con adempimenti scadenzati nel tempo”.

Vedi anche il nostro speciale: imposte e pagamenti nella spending review.

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