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Tobin Tax azioni e partecipazioni

Torniamo oggi ad occuparci della tobin tax, la tassa sulle transazioni finanziarie introdotta dalla legge di stabilità, e in grado di colpire i trasferimenti di azioni, strumenti finanziari partecipativi e derivati. Cerchiamo oggi di comprendere quali sono le caratteristiche del nuovo prelievo e la modalità applicativa della tobin tax italiana (sensibilmente diversa da quella originariamente introdotta in Francia), e più simile alla vecchia tassa sui contratti di borsa.

La tobin tax entrerà in vigore nel corso del 2013, colpendo gli strumenti finanziari e affiancandosi alle imposte di bollo già dovute per la detenzione di tali prodotti.

Per quanto concerne in particolare le azioni, l’imposta tocca il trasferimento della proprietà nella misura dello 0,2 per cento del valore della transazione, intendendosi per tale il valore del saldo netto delle operazioni concluse nella stessa giornata sullo stesso strumento finanziario e identico soggetto, o il corrispettivo versato (vedi anche Tobin Tax per un miliardo di euro).

Ad ogni modo, l’aliquota si dimezza se il trasferimento avviene nei mercati regolamentati (Borsa) e nei sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, ma per il solo 2013, l’imposta è incrementa dallo 0,2 per cento allo 0,22 per cento, e dallo 0,1 per cento allo 0,12 per cento.

L’imposta viene pagata dall’acquirente, ad esclusione dei soggetti che sono interposti nell’operazione, ed è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dalla residenza delle parti contraenti.

Si noti infine come l’imposta va applicata anche al trasferimento di proprietà dei titoli rappresentativi di azioni e di strumenti finanziari partecipativi, indipendentemente dalla residenza dell’emittente dei titoli, e al trasferimento di azioni derivante dalla conversione di obbligazioni (vedi anche Tobin Tax tutto quello che c’è da sapere).

L’imposta non è applicata alle operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziari, alle operazioni di conversione in azioni di nuova emissione, ai trasferimenti in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di scambio di azioni emesse da società con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro, e in ulteriori ipotesi specificate dalla legge di stabilità, art. 3, comma 14 e 17.

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