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Quando la parcella dell’avvocato diventa indeducibile

La sentenza numero 23089 della Corte di Cassazione risale a quasi un mese fa, ma va approfondita e capita, in quanto ha a che fare con un importante argomento fiscale: gli “ermellini”, infatti, ha rigettato con questa pronuncia un ricorso di una società di capitali, stabilendo come non sia deducibile il costo della parcella di un avvocato sostenuto dall’amministratore della stessa per una difesa contro l’accusa di corruzione. Il proscioglimento o meno in questo caso non ha importanza. Secondo la Corte, inoltre, non si tratta di una attività che è collegata al mandato conferito, dunque non funzionale a perseguire l’oggetto sociale.

Ricapitoliamo con calma tutti gli aspetti della vicenda. Tutto è nato con una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana del 2007. Cinque anni fa, sono state riformate altre pronunce con cui si erano annullati degli avvisi di accertamento per quel che concerne l’Irpeg (Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche), l’Iva e l’Irap. Per la Ctr toscana, infatti, era giusto confermare la ripresa a tassazione del costo di una fattura emessa dall’avvocato difensore. La società che aveva ricevuto gli avvisi in questione ha allora proposto il ricorso per Cassazione, motivando il tutto con il fatto che si potesse dedurre questo costo dal reddito.

Queste ultime motivazioni sono state ritenute infondate dai giudici di Piazza Cavour, dato che l’indeducibilità del costo è dettata dall’assenza di una operazione sociale che sia funzionale all’ottenimento dell’oggetto. In base a un orientamento della giurisprudenza, poi, sulle società possono gravare ed essere dedotte solamente quelle spese che sono sostenute per un attività svolta a causa del mandato ricevuto. Di conseguenza, l’illecito penale a cui si sta facendo riferimento non può far parte del novero di attività per cui il soggetto mandatario può riuscire a rivalersi sul mandante. Il fatto determinante, infatti, consiste nella poca sussistenza del nesso tra necessità di spesa e adempimento del mandato.

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