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Pec ditte individuali giugno 2013

I commi 1 e 2 dell’art. 5, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del dl 18 ottobre 2012, n. 179 stabiliscono che entro il 31 giugno 2013 le imprese individuali debbano dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata. Le imprese individuali attive (e pertanto non soggette a procedura concorsuale), sono quindi tenute a depositare, presso l’ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro la nuova data, e non più entro il 30 dicembre 2013, come invece originariamente previsto dal decreto legge n. 179/2012.

L’obbligo riguarda circa 3 milioni di imprese individuali che operano nel territorio nazionale. Il quotidiano Italia Oggi, in un articolo curato da Cinzia De Stefanis (3.1.2012), ricorda in proposito come la comunicazione è gratuita, poichè “è esente dall’imposta di bollo e da diritti di segreteria. Lo stesso art. 5, commi 1 e 2 della legge n. 221/2012 ha stabilito che dal 20 dicembre 2012 le imprese individuali che presentano la domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane hanno l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec). L’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del c.c. sospenderà la domanda fino ad integrazione della domanda con l’indirizzo di pec e comunque per 45 giorni” (vedi anche Obbligo PEC per le imprese individuali).

Trascorso questo periodo, la domanda si intende come non presentata. La legge ha così ritenuto opportuno sottoporre a obbligo di dotazione di indirizzo Pec anche le imprese individuali che sono già tenute all’utilizzo della firma digitale nei rapporti con il Registro imprese ( vedi anche Multe con posta elettronica certificata).

Nei prossimi giorni vedremo quali saranno i risvolti di questo argomento, in nuovi approfondimenti che avremo modo di riportare su queste pagine. Continuate a seguirci!

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