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Nessun beneficio fiscale se il contribuente non rispetta i tempi

Come è stato stabilito due settimane fa dalla Cassazione, gli aiuti fiscali relativi agli investimenti in aree svantaggiate sono condizionati alla comunicazione immediata e tempestiva del progetto da parte dei contribuenti. Gli “ermellini” sono stati chiamati a decidere sulla decadenza del beneficio tributario a causa della mancata comunicazione relativa al contenuto e alla natura dell’investimento posto in essere. È per questo motivo che l’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di recupero del credito d’imposta, destinato a un società per le opere realizzate in aree svantaggiate (vedi anche Friuli: due codici tributo per il recupero del credito d’imposta).

Il contribuente coinvolto ha dunque impugnato la decisione del Fisco, con la Commissione Tributaria Regionale che ha annullato l’imposizione. In pratica, stando al giudizio della Ctr, il termine stabilito per questa comunicazione (il 28 febbraio del 2003 per la precisione) era illegittimo e contrario ai dettami dello Statuto del Contribuente. In effetti, quest’ultimo non prevede adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia anteriore al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore. Le Entrate hanno allora optato per il ricorso per Cassazione, contestando di fatto questa illegittimità.

I giudici di Piazza Cavour non hanno lasciato spazio ad alcun tipo di dubbio, il beneficio non ha ragione di esistere se il contribuente non presenta in maniera tempestiva il modello di comunicazione CVS (Comunicazione Valutaria Statistica). Tra l’altro, la giurisprudenza di legittimità si era espressa in passato allo stesso modo, confermando più volte come i ritardi e le omissioni relative alle presentazioni del modello fossero nocivi per la fruizione del credito d’imposta. D’altronde, l’articolo 62 della Legge 289 del 2002 (la Finanziaria per l’anno 2003) ha stabilito i termini di decadenza sfiorando in più di una occasione la legittimità costituzionale, fissando per il futuro un obbligo di comunicazione di dati, senza alcun tipo di rilevanza per il contributo che è già stato conseguito.

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