Pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, l’annuale rapporto sull’attività di “rulling internazionale”, con cui sempre maggiori aziende di caratura internazionale tendono a prevenire conflitti su operazioni estere con l’Amministrazione finanziaria.
Secondo le stime fornite dall’Erario, la procedura introdotta dal Dl 269/2003 a regime dal 2004, ha permesso di concludere positivamente 56 accordi su oltre 135 istanze presentate, con un picco di domande di concordato nell’ultimo triennio di oltre il 137,5%, con benefici effetti sia per le casse dello Stato sia per le società sottoscrittrici.
L’istituto in esame consente infatti, su libera iniziativa del contribuente, di aprire un confronto con il fisco su alcune particolari attività economiche condotte con l’estero, spesso usate per fini elusivi, quali ad esempio i transfer pricing, l’erogazione di dividendi e/o royalties da parte di soggetti non residenti, l’attribuzione di componenti reddituali positivi o negativi alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente, ecc.
Le società interessate, possono attivare la procedura di interpello con una semplice istanza su carta intestata, spedita a mezzo raccomandata in plico aperto, all’Ufficio preposto territorialmente competente in base al domicilio del contribuente, senza il pagamento di alcun contributo accessorio.
Il fisco, verificata la coerenza della domanda e la presenza di situazioni soggettive rientranti nel novero delle operazioni rilevanti, entro 30 giorni accoglie l’impresa a formulare le proprie considerazioni in sede di contradditorio, da cui può scaturire entro massimo 180 giorni un accordo triennale vincolante per entrambe le parti.
Durante tale periodo, l’azienda è obbligata ad attenersi alle clausole contrattuali sottoscritte e di contro l’Amministrazione finanziaria, cui compete il compito di verifica sul rispetto del negozio, è inibita ad effettuare accertamenti sulle operazioni oggetto del compromesso.
Al termine del triennio di validità, e almeno novanta giorni prima della scadenza, il contribuente può rinnovare l’accordo con apposita domanda, riaprendo nuovamente la fase istruttoria con gli ufficiali tributari.