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Detrazione polizza vita e infortuni 730

detrazione

detrazioneAnche nel modello 730/2013 è possibile portare in detrazione i costi delle polizze vita e delle polizze infortuni. Il rigo da utilizzare è quello E12, dove dovranno essere riportati i premi per l’assicurazione sulla vita e contro gli infortuni sui quali spetta la detrazione ordinaria del 19 per cento fino al limite del premio annuo pari a 1.291,14 euro. Ma vediamo più nel dettaglio quali sono le ipotesi utili per poter accedere a tali ipotesi di detrazione.

Ricordiamo infatti come ai fini dell’individuazione dell’ammontare del premio cui spetta la detrazione indicata, i contratti devono riferirsi a prestazioni riconosciute solo per il caso di morte, di invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante, al rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di natura quotidiana, a condizione che l’impresa id assicurazione non abbia facoltà di recesso.

Diversamente, invece, per i contratti che sono stati stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2010, risultano essere detraibili, nella stessa misura, i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni a condizione che il contratto non abbia durata inferiore ai 5 anni e non consenta la concessione di prestiti del preiodo di durata minima.

Si noti altresì che l’importo del premio detraibile comprende anche i valori che sono indicati con il codice 12 nelle annotazioni del modello Cud 2013, e per i quali il datore di lavoro abbia riconosciuto la detrazione di imposta in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto (vedi anche la detrazione delle spese veterinarie nel modello 730).

Infine, per quanto attiene la gestione dei contratti di tipo misto, stipulati dopo il 1 gennaio 2001, ovvero che non prevedono la franchigia per il rischio di invalidità permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, l’agenzia delle Entrate ha precisato da tempo che può essere riconosciuta la detrazione con riferimento alla sola quota parte del premio corrisposto limitatamente alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5 per cento.

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