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Studi di settore per ex minimi

contribuenti-minimi-2012Secondo quanto riferiva Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore, appena pochi giorni fa, non è applicabile anche al 2012 la disposizione che prevedeva per il 2011 l’esclusione dagli accertamenti degli studi di settore per chi esce dal regime dei minimi. L’esclusione era in valore nonostante tali soggetti fossero precedentemente obbligati all’invio con modello Unico dei relativi questionari, e che non erano validi ai fini dell’accertamento.

In altre parole, prosegue De Stefani, “se un contribuente minimo esce dal regime – in corso d’anno – perché ha superato il limite dei 45.000 euro dei ricavi o dei compensi annuali (cioè di oltre il 50% i 30.000 euro, ragguagliati all’anno), è soggetto da subito agli studi di settore (o ai parametri) e i risultati derivanti da questi strumenti possono essere utilizzati per l’accertamento. Questa disposizione si applica anche per chi esce, non in corso d’anno, dal regime dei minimi per opzione (colonna 2 del rigo VO33 del modello Iva) o per obbligo (non rispetto di almeno uno dei requisiti originari dei minimi, legge 244/2007, o di quelli nuovi dell’articolo 27, comma 2, decreto legge 98/2011). Ciò vale indipendentemente dal regime contabile (residuale, semplificato od ordinario), che si adotta nell’anno successivo a quello dei minimi” (vedi anche le agevolazioni Iva e Irpef per questo regime).

Più generalmente, gli studi di settore sono applicabili ai fini dell’accertamento in tutti i casi di uscita dal regime dei minimi. È il caso, ad esempio, delle uscite obbligatorie dei minimi che comportano l’entrata automatica tra i residuali. “Una conferma è arrivata dalla circolare n. 30/E/2012” – ricordava infine De Stefani – “Questi residuali, comunque, possono anche avvalersi delle altre cause di esclusione e di inapplicabilità previste per la generalità dei contribuenti. In particolare, siccome i residuali devono sempre rispettare i requisiti originari dei minimi (ricavi/compensi fino a 30.000 euro, nessuna esportazione o spese per dipendenti, beni strumentali fino a 15.000 euro, non regime speciale o trasparenza), si «potrebbe configurare anche una situazione di marginalità economica» (circolare 16 marzo 2012, n. 8/E, risposta 6.6), che impone agli uffici delle Entrate «l’adozione della massima cautela» nell’utilizzo degli studi di settore, «privilegiando, ove il controllo sia comunque ritenuto opportuno, modalità istruttorie diverse» (circolari 22 maggio 2007, n. 31/E e 12 giugno 2007, n. 38/E)”.

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