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Cartella di pagamento

cartella-esattorialeNel corso degli ultimi giorni, parlando di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, abbiamo parlato più volte di “iscrizione a ruolo” e “cartella di pagamento”. Ma sappiamo esattamente che cosa si intenda con tali termini?  Cerchiamo di approfondire, pur brevemente, i due concetti, e cerchiamo altresì di capire come dall’accertamento si passi all’iscrizione a ruolo, e da quest’ultima all’emissione di una cartella di pagamento.

Cominciamo con il ricordare che le somme che risultano dovute a seguito dei controlli, di qualsiasi tipo, e degli accertamenti effettuati dall’Amministrazione finanziaria vengono iscritte a ruolo, che sarebbe una sorta di lista compilata dall’ente impositore, contenente i debitori e le somme da essi dovute.

Il ruolo viene quindi trasmesso agli Agenti della riscossione (Equitalia) che provvedono a compiere una serie di operazioni:

  • predisposizione e notifica delle cartelle riscossione delle somme e riversamento nelle casse dello Stato e degli altri enti impositori
  • avvio dell’esecuzione forzata, in caso di mancato pagamento

Gli Agenti della riscossione attivano le procedure per il recupero del credito inviando ai contribuenti, come primo atto, la cartella di pagamento. La notifica delle cartelle è effettuata dal personale dell’Agente della riscossione o da altri soggetti abilitati dallo stesso Agente: in alternativa, la notifica potrà essere eseguita anche per raccomandata con avviso di ricevimento. Le cartelle di pagamento contengono la descrizione degli addebiti, le istruzioni sulle modalità di pagamento,  l’invito a pagare entro 60 giorni le somme descritte,  le indicazioni per l’eventuale proposizione del ricorso,  il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella (vedi anche il nostro approfondimento sugli avvisi di accertamento esecutivi).

Nell’ipotesi in cui il debitore non paghi entro 60 giorni dalla notifica, le somme iscritte a ruolo verranno maggiorate di interessi di mora per ogni giorno di ritardo, oltre al compenso dovuto all’agente per la riscossione. Trascorso tale termine, l’Agente per la riscossione può avviare azioni di varia natura, come quelle cautelari e conservative.

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