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Diventa legge la Voluntary Disclosure

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La voluntary disclosure, successivamente all’ottenimento del sì anche al Senato, è diventata legge. Si rimane dunque in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La norma ha una fondamentale peculiarità: essa consiste nella concessione di una serie di agevolazioni in termini di taglio delle sanzioni per chi decide di regolarizzare in maniera spontanea le attività finanziarie e gli investimenti rilevanti detenuti, direttamente o indirettamente, all’estero. Vi è la possibilità di attuare la regolarizzazione delle violazioni compiute fino al 30 settembre 2014, compilando una richiesta di adesione alla procedura e versando le imposte evase e gli interessi in maniera integrale, nonché le sanzioni ridotte, entro 15 o 60 giorni a seconda dell’atto notificato, in un’unica soluzione o in tre rate mensili. Le agevolazioni si sostanziano nelle seguenti:

  • ridotto il termine per l’accertamento fiscale da dieci a cinque anni;

  • è esclusa la punibilità per i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio e per quelli previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omessa versamento di ritenute certificate, omesso versamento di IVA;

  • con riferimento alle violazioni relative all’obbligo di monitoraggio e alla conseguente compilazione del quadro RW, le sanzioni vengono ridotte alla metà del minimo edittale. L’adesione all’accertamento comporta un ulteriore abbattimento a un terzo del minimo: in sostanza la sanzione sul monitoraggio fiscale sarà pari allo 0,5% annuo dell’importo non dichiarato se i capitali sono detenuti in paesi collaborativi e all’1% annuo nei paesi black list. Il beneficio è riconosciuto a talune condizioni, primo tra tutti l’obbligo di trasferire in Italia o in un paese white list i capitali, oppure di consentire adeguata trasparenza se le attività vengono mantenute presso un intermediario estero;

  • con riferimento alle violazioni in materia di imposte, la misura minima della sanzioni per le è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto. Possibile anche in questo caso l’abbattimento fino a 1/6 del minimo dovuto all’adesione.

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