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Come chiudere le contestazioni con il Fisco

Come chiudere le contestazioni con il Fisco? Sono sette le mosse necessarie per ottemperare a tale scopo.

In primo luogo è necessario aderire al verbale di contestazione. Il contribuente può farlo aderendo integralmente al contenuto dei Pvc. Le sanzioni, in tale caso, diminuiscono a 1/6 del minimo e non sono dovute su eventuali contributi. Al fine di accedere è necessario inviare entro trenta giorni il modello all’Agenzia e all’Organo che ha provveduto alla redazione del verbale. Per pagare le somme sono disponibili venti giorni a partire dalla notifica dell’atto di definizione.

In secondo luogo, il contribuente deve aderire al contraddittorio. L’Agenzia delle Entrate notificherà al contribuente la proposta, prima dell’erogazione dell’avviso. Nella proposta sono contemplate imposte, interessi e sanzioni. Se il contribuente aderirirà al contraddittorio godrà di una riduzione a 1/6 delle sanzioni versando le somme entro 15 giorni dalla data indicativa nell’avviso.

Nel caso in cui il contribuente rinuncerà a considerare l’avviso e a presentare istanza di accertamento con adesione, egli potrà presentare acquiescenza versando le somme richieste nella notifica entro 60 giorni. Le sanzioni sono diminuite a 1/3, oppure a 1/6 se l’avviso non è stato preceduto dall’invito o da un Pvc definibile.

E’ prevista, inoltre, la prassi di accertamento con adesione. Il contribuente, nel caso in cui gli venisse notificato l’avviso di accertamento o di rettifica senza invito al contraddittorio, potrà presentare entro il termine per fare ricorso l’istanza di accertamento con adesione. Verrà pertanto avviato il contraddittorio con l’ufficio e  le sanzioni, in caso di adesione, saranno ridotte a 1/3.

Per quelle controversie aventi un valore che non supera i 20.000 euro relative atti predisposti dall’Agenzia delle Entrate occorre presentare, prima di fare ricorso, istanza di reclamo. Seguirà l’apertura di una fase di 90 giorni per il tentativo di accordo e, in caso positivo, le sanzioni saranno ridotte al 40%, altrimenti si producono gli effetti del ricorso.

Esaminiamo, ora, i casi di conciliazione giudiziale. Essa può essere proposta dalle parti solo a seguito della presentazione del ricorso. La conciliazione giudiziale può verificarsi solo dinanzi alla Ctp e non oltre la prima udienza. In caso di accordo è redatto verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d’imposta, sanzioni e interessi. Le sanzioni si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili.

Da ultimo, è previsa l’autotutela. Essa rappresenta il potere-dovere dell’Agenzia di annullare una pretesa illegittima. Può essere avviata a seguito di un’iniziativa del contribuente o d’ufficio e non vi è termine di presentazione, ma l’istanza di autotutela non sospende il termine per il ricorso.

 

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