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Il fisco grava sugli acquisti di immobili

Secondo i dati recenti, più della maggioranza degli italiani possiede un’abitazione di proprietà. Tuttavia, il mercato del mattone è bloccato dal Fisco e dalle imposte troppo salate.

Ad oggi, le abitazioni si acquistano ormai solo per essere vissute direttamente o dai propri familiari. In questo modo è possibile ottenere una serie di benefici che vanno dagli sgravi fiscali all’impignorabilità. Ci sono una serie di vantaggi che la legge collega alla proprietà della prima casa.

La prima situazione di vantaggio avviene al momento dell’acquisto. Chi acquista la prima casa ottiene dei bonus fiscali che possono implicare un risparmio di diverse decine di migliaia di euro. Infatti, se l’acquirente dichiara al notaio di non essere proprietario (neppure per quote o in regime di comunione legale), su tutto il territorio nazionale, di immobili già oggetto di beneficio, si ottiene il seguente taglio di imposte:

Acquisti da venditore privato
– l’imposta di registro è solo al 2%;
– ad essa vanno aggiunti solo 100 euro tra imposta ipotecaria e catastale.

Acquisti da impresa di costruzioni con IVA
– l’IVA è solo al 4%;
– ad essa vanno aggiunti solo 100 euro tra imposta ipotecaria e catastale.
Per usufruire del bonus in questione, non è necessario avere la residenza nell’abitazione acquistata, ma bisogna impegnarsi a trasferirvisi entro 18 mesi e a non rivendere l’immobile per i successivi 5 anni.

Oltretutto è possibile detrarre al 19% la spesa sostenuta per l’intermediazione di cui ci si è avvalsi per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. L’importo massimo detraibile è pari a 1000 euro, da suddividere tra i proprietari che sostengono la spesa, tanto che l’esiguo recupero fiscale, appena 190 euro, scatena più di un dubbio sull’effettiva efficacia della norma anti-evasione.

Non è possibile godere dello sconto se la spesa è sostenuta a favore dei famigliari a carico: ad esempio il genitore che paga la parcella per la casa acquistata al figlio.

Nel caso di stipula del compromesso di vendita e contestuale pagamento dell’onorario all’intermediario, la detrazione spetta solo se il compromesso viene registrato. Nel caso in cui le parti non giungano alla stipula del contratto definitivo, la detrazione va restituita.

 

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