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730 precompilato, quando è ritenuto valido?

News sul 730 precompilato. A fronte della sentenza 14197 del 2015 la Corte di Cassazione ha confermato che per considerare valido l’invio della dichiarazione dei redditi online è opportuno essere in possesso della ricevuta con cui l’Agenzia delle Entrate verifica la ricezione del modello 730 trasmesso.

In assenza di questa ricevuta, anche in presenza di versamenti eseguiti, la presentazione della dichiarazione è da ritenere omessa.

Il caso cui si riferisce la sentenza della Corte di Cassazione concerne una cartella di pagamento inerente Iva e Irap emessa successivamente a un controllo della dichiarazione telematica inviata on line ma scartata dall’Ufficio con la causale “data non conforme”. La contribuente in questione aveva esposto ricorso e aveva addotto come prova la ricevuta telematica nella quale appariva versato quanto dovuto.

Il Giudice d’Appello aveva dato ragione alla contribuente affermando che non poteva trattarsi di dichiarazione omessa ma di una assenza di chiarimento con l’Amministrazione.

Il caso

A seguito della sentenza del Giudice di Appello l’Agenzia delle Entrate esponeva ricorso presso la Corte di Cassazione che, richiamando una precedente sentenza del 2014, la numero 11156, sottolineava come la dichiarazione inviata per via telematica si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell’avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti “errori bloccanti” della trasmissione telematica che – con i tempi e le modalità di cui alla circolare n. 35 del 23 aprile 2002 del Ministero delle Finanze – sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell’avvenuto“scarto” della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio.

La Corte di Cassazione ha successivamente evidenziato che l’onere della prova in caso di adempimento di presentazione della dichiarazione dei redditi spetta sempre al contribuente con la presentazione della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che verifichi l’avvenuto ricevimento del modello presentato.

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate evidenziando che con l’invio telematico delle dichiarazione non si può ritenere concluso l’adempimento fino a quando non si è in possesso di una corrispondente ricevuta generata dal sistema informatico interpellato.

 

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