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Evasione fiscale: presto l’addio al redditometro

Il redditometro sta manifestando tutti quelli che sono i suoi limiti: la Corte dei conti pertanto ha lasciato presagire l’abbandono di tale strumento di controllo.

 

Quali saranno dunque i nuovi mezzi anti evasione fiscale?

Il redditometro mira a far emergere il nero mettendo a paragone in modo incrociato le spese sostenute con i redditi dichiarati (cd «accertamenti sintetici»). E sono molti i contribuenti a preoccuparsi per il redditometro anche se i numeri confermano un abbandono progressivo di questo strumento: nel 2014 le verifiche di questo tipo sono state di poco superiori a 11 mila, facendo rilevare un calo del 48,5% in confronto all’anno precedente e addirittura del 69,4% se si confrontano i dati con quelli del 2011. Anche la cifra recuperata tramite il redditometro sembra essere al di sotto delle aspettative.

Lo spesometro viene collegato al redditometro come strumento alternativo, sempre di accertamento sintetico delle persone fisiche, basato in via esclusiva sulle spese sostenute e quindi non considerando le singole fonti produttive.

E se strumenti di verifica sintetici, quali il redditometro, manifestano i loro limiti, ecco che trovano manovra controlli sostanziali analitici di accertamento generale o parziale (ovvero relativi solo ad alcune tipologie di reddito). Accertamento analitico significa che l’Ufficio, anche qualora la dichiarazione risulti incompleta o infedele, possa determinare voce per voce il maggior reddito conseguito dal contribuente e le relative indebite detrazioni. L’accertamento analitico di ricostruzione dei redditi è diverso in caso di persone fisiche non obbligati alla tenuta delle scritture contabili ed esercizi commerciali.

Secondo quanto previsto dall’articolo 43 del D.P.R. 600/73, la notifica dell’avviso di accertamento deve avvenire “entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione”o “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata” in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla.

 

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