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Il rimborso dell’imposta di successione in eccesso

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Un inconveniente tipico che si può verificare nel momento in cui si vanno a versare le imposte è quello di effettuare il pagamento in questione in misura eccedente: esistono dei metodi risolutivi da questo punto di vista? L’imposta di successione è senza dubbio sintomatica da questo punto di vista, dunque si possono spiegare i risvolti collegati ad essa, in particolare i termini temporali che bisogna rispettare se si vuole sperare almeno in un rimborso tramite una apposita istanza.

L’istanza stessa va presentata direttamente all’ufficio della nostra amministrazione finanziaria in cui è stata presentata la domanda di successione; il rischio che si corre è quello di vedere decaduto il pagamento della tassa in questione nell’ipotesi in cui si vada oltre i trentasei mesi dal momento del versamento effettivo. Si tratta di una operazione piuttosto semplice da porre in essere. In pratica, basta munirsi di carta semplice per poi redigere l’istanza. Tale documento deve contenere quali sono i motivi in base a cui si pensa di avere diritto al rimborso in questione, senza dimenticare la necessità di allegare le distinte di tutti quei versamenti che sono stati realizzati.

A questo punto, si possono presentare due scenari molto diversi tra di loro. Il primo di essi consiste essenzialmente nell’accoglimento dell’istanza da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, in modo che si possa disporre la restituzione delle somme in base alle modalità che saranno state indicate dal contribuente coinvolto e prendendo spunto dall’importo che bisogna pagare. Lo scenario opposto, al contrario, è quello dell’istanza respinta. Con una situazione del genere, il contribuente può soltanto presentare un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che è competente a livello territoriale, ma entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. Infine, se l’ufficio non risponde, allora bisogna considerare respinta l’istanza, dato che in questo caso vale il principio del silenzio-rifiuto, ma è sempre possibile il ricorso alla commissione.

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