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Rimborso spese pubblicazione bandi

Il comma 35 dell’articolo 34 del decreto legge 179/2012, (legge 221/2012), introduce qualche importante novità, affermando che dal 1° gennaio 2013 le spese per la pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi di gara saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’affidatario del contratto. Rimane inoltre sempre ferma la disciplina prevista nel Codice dei contratti pubblici che obbliga – anche dopo il 1° gennaio le stazioni appaltanti – a pubblicare i bandi e gli avvisi, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale, sul proprio sito internet e su quello del ministero delle infrastrutture e dell’Osservatorio dell’Autorità, anche per estratto su quotidiani a diffusione nazionale e locale. Secondo quanto afferma il quotidiano Italia Oggi nell’edizione del 27 dicembre 2012, “in sostanza il nuovo comma 35 dell’articolo 34 del provvedimento stabilisce che a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione per estratto sui quotidiani previste dalle norme del Codice (i citati articoli 66, comma 7 e 122, comma 5) «sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione»”.

La norma, riporta ancora lo stesso quotidiano, genera due fondamentali effetti. “Il primo effetto è quello di confermare a chiare lettere che anche dal 1° gennaio 2013 le stazioni appaltanti sono comunque tenute alla pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvidi di gara per estratto”. “Il secondo effetto” – prosegue ancora il quotidiano – “è appunto quello di sollevare le finanze delle amministrazioni che, seppure dovranno sopportare inizialmente le spese di pubblicazione, si vedranno rimborsare tali spese dall’aggiudicatario del contratto dopo due mesi dall’aggiudicazione. Una sorta di spending review sulle spalle delle imprese. Il dubbio interpretativo riguarda il fatto che, dal tenore letterale della norma, non si desume se e come chi partecipa alla gara avrà contezza dei costi già sostenuti dalla stazione appaltante, il che farà una certa differenza soprattutto quando le gare sono al massimo ribasso” (vedi anche Lavori autonomi: l’Inps chiarisce il recupero delle somme indebite).

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