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Lavori autonomi: l’Inps chiarisce il recupero delle somme indebite

L’oggetto di una delle ultime circolari dell’Inps ha riguardato il recupero di quelle somme che sono state corrisposte in maniera indebita per quel che riguarda i trattamenti di famiglia sulle pensioni dei lavoratori autonomi: l’intento dell’ente previdenziale è stato proprio quello di spiegare come recuperare il denaro in questione, configurando delle modalità specifiche. Anzitutto, bisogna precisare che le somme indebite che sono state effettuate entro tutto l’anno 2000 beneficiano delle disposizioni legislative che sono contenute nell’articolo 38 della Legge 448 del 2001 (la Finanziaria del 2002): l’articolo in questione si riferisce proprio agli investimenti in ricerca e sviluppo); per quel che concerne invece relative al periodo terminato il 31 dicembre del 1996, si deve fare riferimento alla Legge 662 del 1996 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”).

Infine, nel caso di pagamenti indebiti di pensione che sono stati realizzati a partire dal 1° gennaio del 2001, allora diventa predominante l’articolo 13 della Legge 412 del 1991, il quale contempla proprio le materie dell’assistenza e della previdenza. D’altronde, l’istituto si era espresso a tal proposito già nel lontano 1989, spiegando come per i trattamenti di famiglia su queste pensioni di lavoro autonomo non sia necessario affidarsi ad altre norme se non al Testo Unico relativo agli assegni familiari; tra l’altro, una sanatoria simile, è sempre una constatazione di ventidue anni fa, non si riferisce assolutamente ai trattamenti intesi come quote aggiuntive della pensione stessa, nell’ipotesi soprattutto di un diritto al trattamento che è venuto meno.

Nonostante i vari dubbi e le perplessità che sono sorti a più livelli a tal proposito, l’Inps si affida ancora ai testi che sono stati citati in precedenza per la recuperabilità degli indebiti; i criteri rimangono più che validi anche per quel che riguarda i crediti che risultano in essere al momento della pubblicazione della circolare, mentre non vanno riesaminate le pratiche per cui vale la procedura di abbandono del credito.

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