Trasporto pubblico: Detrazioni


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Gli abbonamenti al trasporto locale, regionale e interregionale si potranno detrarre nella misura del 19% dall’IRPEF per un amssimo di € 250.

Questo è quanto è stato stabilito nella Finanziaria 2008 , Art. 1 comma 309 legge 244/2007, dando quindi la possibilita di potersi detrarre massimo 47,50 euro.

Cellulari: Iva detraibile


Tra le tante modifiche che ha introdotto la Finanziaria 2008, positive e negative, ce ne è una che a mio avviso è utilissima.

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Infatti e stata abrogata la lettera g dell’art. 19 bis1 del decreto IVA cioè la norma che prevedeva la detrazione dell’iva al 50% sulla telefonia mobile, cellulari. A partire, quindi , dal 01 Gennaio 2008 sarà possibile detrarre piu del 50% dell’IVA sui cellulari.

Bollo auto: Ultimo giorno per non pagare interessi e mora


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Se il vostro bollo auto scadeva il 31 dicembre 2007 oggi è l’ultimo giorno per non pagere sia interessi che mora.

Quindi correte in banca, alla posta o ad uno sportello ACI per pagare il Bollo che come l’anno passato si calcola in base ai Kilowat o ai cavalli del veicolo.

Le tariffe sono:

  • In Abruzzo Calabria e Toscana da € 3,30 per KW per gli “EURO 0” a € 2,84 per KW per gli “EURO 4 o 5”;
  • In tutte le altre Regioni da € 3,00 per KW per gli “EURO 0” a € 2,58 per KW per gli “EURO 4 o 5”;

Le società IRES non potranno piu dedurre le perdite di SNC



La legge Finanziaria 2008, ha previsto che le perdite attribuite per trasparenza a soggetti IRES che detengono partecipazioni in società di persone, S.n.c o S.a.s., possono essere utilizzate solo per abbattere gli utili attribuiti per trasparenza dalla società partecipata nei 5 anni di imposta successivi a quello che ha portato il risultato negativo.

La nuova regola, che partirà dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, cioè i soggetti con esercizio solare dal periodo 2008, è stata introdotta per arginare la possibilità, da parte dei soggetti IRES, di eludere il limite, introdotto con la Legge Finanziaria 2008, alla deducibilità degli interessi passivi.

Il limite è del 30% del Reddito Operativo Lordo (Rol).

IRAP nuova base imponibile



La Finanziaria 2008 all’ART 1 commi 50-52 ha introdotto significative modifiche in ambito IRAP.

Nello specifico ha modificato il metodo di determinazione del valore della produzione delle società di capitali e gli enti non commerciali, delle società di persone e delle imprese individuali, delle banche e degli altri enti e società finanziarie, delle imprese di assicurazione e delle persone fisiche o società esercenti arti e professioni.

La base imponibile su cui calcolare l’IRAP è variata in modo differente a seconda che si tratti di società di capitali o societa di persone.

Si riporta delle parti del nota dell’Agenzia delle Entrate

Con riferimento alle imprese industriali e commerciali viene novellata la disciplina fiscale previgente, confermando tuttavia:

da un lato, il metodo analitico di determinazione del valore della produzione consistente nell’operare la differenza tra componenti positivi del valore della produzione e i costi della produzione dall’altro l’indeducibilità delle spese per il personale dipendente, delle svalutazioni e degli accantonamenti (per quanto, questi ultimi, fossero ammessi in deduzione in limitati casi dalla circolare 148/2000).
In base alla nuova formulazione, la base imponibile Irap delle imprese industriali e commerciali è data dalla differenza tra i seguenti componenti positivi e negativi del conto economico.

Contribuenti Minimi: se emesso fattura con IVA non pregiudica il regime

L’aver emesso fatture con dell’IVA non pregiudica l’accesso al nuovo Regime dei Contribuenti Minimi (esclusione di imposizione IVA).
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entarte nella circolare 7/E, dicendo che il contribuente, in Regime dei Minimi, può emettere una nota di variazione (articolo 26, decreto Iva) restituendo l’importo pagato a titolo di Iva al cedente o al prestatore.
Non è neanche rilevante il fatto di tenere i registri Iva, anche se è previsto l’esonero per chi applica il Regime dei Minimi. L’esonero dalla tenuta delle scritture non esclude che il contribuente in Regime dei minimi decida di tenere i libri contabili, per sua tranquillità e chiarezza.

Chiarimenti sui Contribuenti Minimi “FORFETTONE”, Ritenuta Acconto

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare la 7/E per rispondere ad alcuni dubbi che erano stati sollevati circa il nuovo Regime dei Contribuenti Minimi, “Forfettone“.

Tra i principali dubbi vi era quello della Ritenuta D’Acconto, personalmente rimane un dubbio per me, infatti se con il Regime di Contribuenti Minimi si paga un Imposta Sostitutiva del 20% si presupponeva che riguardasse anche la Ritenuta D’Acconto.
Ma nella circolare 7/E l’Agenzia ha chiarito che la Ritenuta D’Acconto è a titolo di acconto sull’imposta Sostitutiva del 20% ed eventuali crediti potranno essere usati in compensazione.

IRAP dichiarazione direttamente alle regioni


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La finanziaria 2008 ha stabilito che l’IRAP diverrà un tributo regionale a tutti gli effetti sia perché la dichiarazione andrà presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo sia perché la stessa dichiarazione non si configurerà più come un quadro – precisamente il quadro IQ – all’interno del modello Unico, ma diverrà autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi.
Entro il 31 marzo 2008 verrà emanato il decreto di natura non regolamentare del ministro dell’Economia e delle Finanze che stabilirà i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione Irap e saranno dettate le opportune disposizioni di coordinamento.”

L’invalido con CONTRASSEGNO può circolare e sostare in tutta Italia nella zone ZTL

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Gli invalidi, ai quali un comune d’Italia abbia rilasciato il contrassegno per circolare in zone a traffico limitato, ZTL, possono utilizzare lo stesso per la circolazione e la sosta con qualsiasi veicolo in tutto il territorio nazionale.
Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza 16 gennaio 2008, n. 719. Infatti, spiegano i Giudici che nel prevedere, il rilascio da parte del sindaco di “apposita autorizzazione in deroga”, avente validità di cinque anni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, l’art. 381, 2° 3° co., del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, così come modificato dall’art. 217, del d.p.r. n. 619/96, specifica che l’autorizzazione è resa nota mediante apposito “contrassegno invalidi” e che il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.