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IRAP nuova base imponibile



La Finanziaria 2008 all’ART 1 commi 50-52 ha introdotto significative modifiche in ambito IRAP.

Nello specifico ha modificato il metodo di determinazione del valore della produzione delle società di capitali e gli enti non commerciali, delle società di persone e delle imprese individuali, delle banche e degli altri enti e società finanziarie, delle imprese di assicurazione e delle persone fisiche o società esercenti arti e professioni.

La base imponibile su cui calcolare l’IRAP è variata in modo differente a seconda che si tratti di società di capitali o societa di persone.

Si riporta delle parti del nota dell’Agenzia delle Entrate

Con riferimento alle imprese industriali e commerciali viene novellata la disciplina fiscale previgente, confermando tuttavia:

da un lato, il metodo analitico di determinazione del valore della produzione consistente nell’operare la differenza tra componenti positivi del valore della produzione e i costi della produzione dall’altro l’indeducibilità delle spese per il personale dipendente, delle svalutazioni e degli accantonamenti (per quanto, questi ultimi, fossero ammessi in deduzione in limitati casi dalla circolare 148/2000).
In base alla nuova formulazione, la base imponibile Irap delle imprese industriali e commerciali è data dalla differenza tra i seguenti componenti positivi e negativi del conto economico.

il valore della produzione di cui alla lettera A) del CE i seguenti costi della produzione di cui alla lettera B) del CE
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:
A2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
A3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione
A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
A5) Altri ricavi e proventi
B6) Costi per materie prime, merci, ecc.
B7) Costi per servizi
B8) Costi per il godimento di beni di terzi
B10) lett. a) e b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali
B11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie di consumo e merci
B14) Oneri diversi di gestione


Per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (Ias-Ifrs), è previsto l’obbligo di riclassificare il bilancio secondo i criteri previsti dall’articolo 2425 del Codice civile; tali soggetti dovranno infatti assumere le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle previste per chi redige il bilancio secondo le regole del Codice.
Indipendentemente dai principi contabili adottati, l’Amministrazione finanziaria potrà comunque operare un’attività di accertamento finalizzata a verificare che siano rispettati, nella redazione del bilancio, “
i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa” Con riferimento alle società di persone e imprese individuali fino al periodo d’imposta 2007, le società di persone e le imprese individuali devono determinare il valore della produzione con il metodo “analitico” consistente nell’operare la differenza tra i componenti positivi del valore della produzione e i costi della produzione (voci A meno voci B del conto economico).
I soggetti in contabilità semplificata hanno l’obbligo di riclassificare i componenti positivi e negativi utilizzando lo schema di conto economico previsto dall’articolo 2425 Cc.
Dal periodo d’imposta 2008, le società di persone e le imprese individuali determineranno il valore della produzione come differenza tra le seguenti componenti positivi e negativi:

componenti positivi

Ricavi di cui all’articolo 85 comma 1, lettere a), b), f) e g), del Tuir
Variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del Tuir

componenti negativi

Ammontare di costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci e dei servizi
Ammortamento dei beni strumentali materiali e immateriali
Canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali


Le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria possono optare per la determinazione del valore della produzione netta con il metodo “analitico”, previsto per le imprese industriali e commerciali, consistente nell’operare la differenza tra componenti positivi del valore della produzione e i costi della produzione.
L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta e deve essere comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate da emanare entro il 31marzo 2008.
Al termine del triennio, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l’impresa non opti, secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole sopra indicate; anche in questo caso, l’opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.

Mentre rimangono in comune i seguenti punti:

Per tutti i soggetti passivi, sono applicabili le seguenti regole comuni nella determinazione della base imponibile.
Concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile Irap:

  • i contributi erogati a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili
  • le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.

Non sono deducibili:

  • i compensi erogati per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
  • i costi sostenuti per collaborazioni coordinate e continuative
  • i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente
  • gli utili spettanti agli associati in partecipazione
  • la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto
  • l’Ici
  • le perdite su crediti (per le imprese industriali e commerciali e le società di persone e imprese individuali)
  • le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti (per le imprese di assicurazione).

Indipendentemente dall’imputazione al conto economico, sono comunque ammesse in deduzione le quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a 1/18 del costo.

Fonte: Agenzia Entrate


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