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L’Inps blocca le visite fiscali nelle zone colpite dal sisma

L’intero mese di luglio, cominciato da poco più di una settimana, sarà dedicato alla sospensione delle visite fiscali per quel che riguarda le zone che sono state colpite e danneggiate dal terremoto di maggio: si tratta di una scelta che viene incontro alle difficoltà che si stanno incontrando anche per questi controlli, dato che moltissime persone sono alloggiate ancora nelle tendopoli e in degli alloggi che non corrispondono al loro domicilio, ragione per cui l’Inps ha voluto evitare le procedure in questione fino al prossimo 31 luglio, con gli accertamenti di ufficio e di natura medico-legale nei riguardi dei dipendenti che sono assenti da lavoro per malattia che dovrebbero presumibilmente riprendere il successivo 1° agosto.

Ogni dettaglio a cui si sta facendo riferimento è stato reso noto dall’ente previdenziale con il messaggio 11448. D’altronde, il sisma che ha coinvolto le provincie di Modena, Bologna, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo è stato un evento piuttosto grave, quindi non si è fatto altro che rispettare quanto disposto dal Decreto legge 74 di quest’anno, vale a dire il testo normativo dedicato agli interventi immediati per il superamento dell’emergenza. Se infatti si legge con attenzione il sesto comma dell’ottavo articolo (“Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali e assistenziali”), ci si accorge che la grave situazione di emergenza viene identificata come una causa di forza maggiore, in relazione agli adempimenti a cui sono chiamati i contribuenti.

La residenza temporanea in tende o alloggi provvisori rappresentano la reperibilità del caso, ma l’istituto ha avuto il buon senso di tenere in debita considerazione la precarietà logistica dei contribuenti emiliani, lombardi e veneti, ragione per cui gli accertamenti sono sospesi per l’intero mese. Il messaggio in questione contiene infine un’altra precisazione importante, vale a dire la necessità di comunicare con raccomandata, fax o Pec il cambio di indirizzo di reperibilità, non prima di aver comunque inviato il certificato.

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