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Cedolare secca 2013

cedolare-secca-affitti-2011-aliquotePoco fa abbiamo avuto modo di comprendere quale sia il regime ordinario di tassazione delle locazioni, e in che modo possa calcolarsi l’imposta sulle locazioni a seconda del tipo di canone applicato. Come promesso, cerchiamo ora di approfondire con una serie di articoli il sistema della cedolare secca, un più recente approccio fiscale che – nelle intenzioni del legislatore – dovrebbe rappresentare una forma più agevolata di tassazione sugli affitti.

Introdotto nel 2011, la Cedolare secca è stata applicata – almeno, in via teorica – come un sistema alternativo e agevolato di tassazione del reddito derivante dagli immobili locati per finalità abitative. Si tratta di un regime facoltativo e si applica anche alle pertinenze dell’abitazione locate con essa.

In particolare, il sistema della cedolare secca consiste nell’applicare al canone annuo di locazione un’imposta fissa in sostituzione dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo dovute sul contratto di locazione. In termini più espliciti, con l’applicazione della cedolare secca spariscono Irpef, addizionale regionale, addizionale comunale, imposta di registro e imposta di bollo, e subentrano nel recinto fiscale delle percentuali “secche”, omnicomprensive (vedi anche il nostro focus sulla cedolare secca fuori termine).

In proposito, le percentuali sono pari a:

  • 21% del canone annuo stabilito dalle parti per i contratti di locazione a canone libero
  • 19% del canone annuo per i contratti di locazione a canone concordato e per quelli relativi alle abitazioni che si trovano in Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe e nei Comuni con carenze di disponibilità abitative, individuati in Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e comuni confinanti, e gli altri comuni capoluogo di provincia.

Infine, ricordiamo come le imposte sostitutive si applichino sul totale del canone annuo di locazione, senza considerare le deduzioni forfetarie previste invece nel regime ordinario di tassazione. Torneremo sull’argomento anche nel corso dei prossimi giorni.

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