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Credito di imposta, risoluzione delle Entrate sulla trasformazione delle attività

Il 22 settembre l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema del credito di imposta che risulta dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio. Attraverso la Risoluzione 94/E, l’Agenzia ha infatti fornito gli opportuni chiarimenti operativi per permettere un corretto utilizzo del credito in compensazione, attraverso un’operazione che – a detta della stessa Agenzia – è effettuabile senza alcun limite quantitativo.

In altri termini, la risoluzione afferma che il credito d’imposta può essere compensato senza alcuna soglia attraverso il modello F24, valorizzando il codice tributo 6834. Il credito dovrà poi essere indicato nella dichiarazione dei redditi e, nel Modello Unico 2011, nella sezione XIX del quadro RU, con il codice credito 80.

Ricordiamo che tale credito di imposta (risultante in maniera specifica dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio) è fruibile anche da parte di quei soggetti diversi dagli istituti di credito, a patto che le imposte anticipate siano strettamente collegate ai disallineamenti che si relazionano all’avviamento e alle altre attività immateriali, e a patto che il soggetto sia tale ai fini IRES, e utilizzi una forma giuridica societaria che prevede l’approvazione del bilancio d’esercizio da parte dell’assemblea dei soci.

È possibile prendere visione della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate nella relativa pagina del sito ufficiale dell’Agenzia stessa, o attraverso questo collegamento diretto che permetterà una rapida consultazione di tutti i chiarimenti operativi sull’utilizzo del credito di imposta derivante dalle operazioni di cui sopra.

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