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L’Inps entra nel merito delle azioni surrogatorie

La recente circolare 134 resa pubblica dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) ha assunto una certa rilevanza nello spiegare come comportarsi in merito alle cosiddette azioni surrogatorie: il documento in questione, pubblicato quattro giorni fa ormai, si riferisce proprio a queste ultime e alla loro attivazione nei confronti dei soggetti responsabili e, eventualmente, delle compagnie assicuratrici. L’intento principale è quello di riuscire a recuperare le prestazioni che sono state erogate nei riguardi degli assicurati mediante un assegno ordinario di invalidità, oltre alle pensioni ordinarie di inabilità. Ovviamente, bisogna capire a quali testi normativi fare riferimento in questo caso?

Il recupero delle prestazioni assistenziali che sono previste per gli invalidi civili viene disciplinato dalla Legge 133 dello scorso anno; in pratica, quando queste somme sono corrisposte per un illecito di soggetti terzi, si vanno a cambiare i termini di prescrizione per l’assicurato stesso, nell’ipotesi di un pregiudizio al diritto di surroga. Dal momento dell’entrata in vigore della legge in questione, gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità che sono stati segnalati sono stati molto vicini alle tremila unità (2.998 per la precisione). In questa maniera, è stato possibile appurare alcuni dati di fatto.

Anzitutto, c’è stata fin troppa differenza tra le segnalazioni poste in essere nei confronti del medico-legale e le verifiche relative invece all’avvio di azioni surrogatorie. Inoltre, altro elemento di certo non trascurabile, è stato sempre piuttosto difficile riuscire a ricostruire in maniera chiara e distinta le circostanze di fatto che hanno determinato sia la responsabilità dei soggetti terzi che l’evento invalidante. La circolare, infine, ha messo in luce un altro elemento rilevante. In effetti, vi sono tre termini prescrizionali che sono più ricorrenti rispetto agli altri: nel dettaglio, si tratta dei cinque anni (infortuni per illecito di soggetti terzi), due anni (sinistri causati dalla circolazione di veicoli) e il più lungo termine di prescrizione per il reato.

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