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Fatturazione differita: la scadenza del 15 dicembre

Il mese di dicembre si sta avvicinando sempre più e col suo inizio bisognerà fare i conti con le nuove scadenze fiscali già fissate da tempo: una di queste (il 15 dicembre per la precisione) è quella relativa alla cosiddetta fatturazione differita, la quale si riferisce a tutte quelle imprese e a coloro che esercitano arti e professioni e che sono soggetti all’Imposta sul Valore Aggiunto. In pratica, il differimento riguarda i beni che sono stati consegnati o sottoposti a spedizione nel corso di questo mese di novembre. Quali sono esattamente le caratteristiche principali della fatturazione differita? Quest’ultima ha luogo soltanto nel caso di cessioni di beni mobili che sono accompagnate anche da un documento, vale a dire la bolla di consegna, oppure, in alternativa, il documento di trasporto. A loro volta, questi due documenti devono contenere altri elementi fondamentali, come ad esempio le informazioni utili a individuare il fornitore e il cliente (indirizzo e ragione sociale in primis), oltre alla natura, la quantità e la qualità di quanto è stato consegnato o spedito.

L’emissione, come si evince da quanto detto in precedenza in merito ai termini temporali, va posta in essere sempre entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui sono state realizzate le operazioni; questo, comunque, non vuol dire che non si possa emettere la fattura il giorno successivo o entro il mese stesso. Bisogna per ricordare che non si può dar vita a un riepilogo delle consegne che recano la data dell’ultimo giorno del mese con quelle del giorno successivo.

Tutti i documenti di consegna necessari, poi, necessitano di una numerazione in ordine progressivo, con tanto di date per riuscire a controllare meglio l’emissione della fattura stessa. Infine, si può concludere ricordando che la data relativa all’inizio del trasporto deve essere sempre e obbligatoriamente indicata sulla bolla e non su altri documenti, facendo attenzione al termine massimo del quindicesimo giorno.

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