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Inps: gli interessi di mora per le somme iscritte a ruolo

La giornata di ieri è stata contrassegnata da una nuova e importante circolare dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps): l’ente ha infatti sentito l’urgenza di intervenire per apportare alcuni chiarimenti in merito ai versamenti delle somme iscritte a ruolo. Ebbene, come è noto, c’è un preciso testo normativo che disciplina l’argomento, vale a dire il Dpr 602 del 1973, il quale parla espressamente di interessi di mora da applicare nel caso di pagamento effettuato in ritardo da questo punto di vista. Il ritardo in questione è quello che decorre dal momento in cui viene notificata la cartella esattoriale e che arriva fino alla data effettiva del pagamento. In aggiunta, il tasso in questione è variabile e viene determinato ogni anno dal Ministero delle Finanze con un apposito decreto e prendendo spunto da quella che è la media dei tassi bancari attivi.

Una delle ultime variazioni è quella che ha avuto luogo nel 2010, quando la misura era stata fissata dal 1° ottobre di quell’anno in 5,7567 punti percentuali in ragione d’anno. Questo vuol dire che il valore è rimasto valido fino al 1° ottobre scorso, dopo 365 giorni esatti: in effetti, circa sei mesi fa, la nostra amministrazione finanziaria, dopo aver opportunamente interpellato la Banca d’Italia, ha stabilito che gli interessi di mora dovevano essere ridotti ulteriormente proprio in relazione alle somme iscritte a ruolo, con un valore complessivo di 5,0243 punti percentuali (sempre in ragione annuale).

Dunque, è questa la percentuale a cui bisogna fare riferimento da due mesi a questa parte. Tra l’altro, nel caso in cui si dovesse oltrepassare il limite massimo delle sanzioni civili e non sia stato pagato quanto dovuto, allora vengono a maturare degli interessi che sono pari a quelli di mora, come espressamente previsto dalla Legge 388 del 2000: anche nel caso appena menzionato, quindi, il valore da ricordare è quello che decorre dallo scorso 1° ottobre.

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