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Minusvalenze da partecipazioni: la scadenza del 15 dicembre

Mancano appena dieci giorni (15 dicembre 2011) a una delle scadenze fiscali che riguardano più da vicino i soggetti Ires (Imposta sul Reddito delle Società): si tratta, nello specifico, della comunicazione relativa alle minusvalenze su partecipazioni e a quelle differenze negative che prevedono un importo superiore al limite dei 50mila euro. Le due fattispecie derivano dalle operazioni che vengono condotte sui titoli azionari o su altri strumenti finanziari che nel nostro paese sono soggetti a negoziazione; le previsioni in questione, inoltre, si riferiscono anche a un numero maggiore di operazioni, non soltanto quelle singole dunque, con un particolare riferimento ai mercati regolamentati italiani ed esteri. In questo caso, esistono due testi a cui ci si può affidare per comprendere meglio l’adempimento che si sta cercando di spiegare. Anzitutto, fondamentale è l’articolo 109 (comma 3-bis) del Tuir (il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, più precisamente il Dpr 917 del 1986), secondo il quale queste minusvalenze non rilevano fino alla concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi.

Molto utile, poi, è un provvedimento di quattro anni fa della nostra amministrazione finanziaria, la quale ha quantificato in un termine non superiore ai quarantacinque giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi la presentazione del documento. In pratica, bisogna prestare la massima attenzione al periodo d’imposta in cui le minusvalenze stesse e le differenze negative citate in precedenza sono state poste in essere: la comunicazione va inviata attraverso una semplice consegna o spedizione postale, sfruttando un plico raccomandato e l’avviso di ricevimento.

Quest’ultimo va inoltrato alla Direzione Regionale delle Entrate che è competente per il domicilio fiscale delle imprese interessate: la consegna verrà ritenuta valida ed effettuata quando realmente avvenuta, una precisazione importante se si tiene conto che un qualsiasi tipo di ritardo comporta l’omissione. La minusvalenza non è altro che la differenza negativa del valore di una specifica attività finanziaria, come ad esempio i valori mobiliari e i beni immobili.

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