L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento molto chiarificatore per rendere più trasparente il nuovo regime dei contribuenti minimi 2012: il direttore dell’Agenzia ha infatti affermato che coloro che rientrano nell’ambito dei requisiti dei nuovi minimi, non devono applicare la ritenuta d’acconto in fattura. Un provvedimento spiegabile in sintesi nel timore che il contribuente vada a credito (considerata la riduzione della tassazione al 5%).
A questo collegamento, in proposito, è possibile scaricare il provvedimento n. 185820/2011, che permetterà ai contribuenti interessati di poter verificare il possesso, o meno, dei requisiti utili per poter essere inquadrati nel nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.
Sulla base di tale documento, art. 2, evidenziamo come possano ricadere in tale ambito le persone fiscihe che intraprendono un’attività di impresa o di lavoro autonomo dal 1 gennaio 2012, o che hanno intrapreso l’attività successivamente al 31 dicembre 2007, e che posseggono i requisiti previsti dalla l. 244/2007 e dal d.m. 2/1/2008.
Coloro che sono in possesso di tali requisiti, possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio o non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, con vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario. La durata del regime fiscale di vantaggio dura per il periodo di imposta di inizio attività, e per i quattro successivi.
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