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Nessuna riscossione per importi fino a 30 euro

Il dl sulle semplificazioni fiscali, all’articolo 3, comma 10 e 11, prevede che con decorrenza 1 luglio 2012 non possano più essere accertati, iscritti a ruolo e riscossi, crediti relativi a tributi erariali, regionali e locali di ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superiore ai 30 euro, con riferimento a ogni singolo periodo di imposta.

Ad ogni modo, la nuova norma – in grado di introdurre qualche gradita semplificazione ai rapporti dei contribuenti italiano con il Fisco – prevede altresì qualche dettagli specifico in grado di ridurre i margini di libera interpretazione. Su tutti, ovviamente, il fatto che il nuovo importo di 30 euro non determina il venir meno dell’obbligazione tributaria, e non giustifica i mancati versamenti di somme non superiori a 30 euro. Ma cosa cambia, allora?

Diciamo che il contribuente debitore per un importo inferiore ai 30 euro dovrà comunque procedere al pagamento dei tributi. Il limite vale semmai solamente per gli enti impositori. Peraltro, segnaliamo altresì come non sussista l’impedimento qualora il credito derivi da una ripetuta violazione degli obblighi relativi al versamento di uno stesso tributo.

Ancora, rileviamo che mentre la somma può sostanzialmente essere considerata di modesto valore per i crediti erariali, non è certamente poi così bassa per i crediti tributari degli enti locali, visto e considerato che la legge ha stabilito un innalzamento della soglia anche per le entrate di comuni e province.

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In merito, ricordiamo come il Ministero dell’Economia, dipartimento di politiche fiscali, ha reso noto che prevale sempre e comunque l’autonomia e il potere regolamentare degli enti locali sulla scelta relativa a versamenti rimborsi, già previsti dall’art .25 della legge 289/2002. Pertanto, l’importo minimo stabilito da tale norma, e pari a 12 euro, può essere modificato dalle amministrazioni, poiché per il Dipartimento la soglia dei 12 euro è solo un criterio di massima, derogabile da parte di province e comuni con una norma regolamentare.

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