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Clausole contrattuali banche non conformi alla tutela del cliente

Le Camere di Commercio di Milano e di Monza Brianza hanno emesso un parere molto interessante sul fronte dei contratti bancari, denominato “conti senza sorprese”, nel quale evidenziano tutte quelle principali clausole dei contratti bancari nelle quali non sarebbe rispettata la necessaria tutela nei confronti del cliente.

Tra le principali compare il c.d. recesso senza preavviso, ovvero la possibilità, per la banca, di poter recedere dal contratto con uno scarsissimo e non esplicitato termine di preavviso per l’istituto di credito stesso. Figurano tra le clausole non trasparenti anche le ben note modifiche unilaterali, ovvero le possibilità – rimesse dal contratto in f avore dell’istituto di credito – di poter ridurre affidamenti e altre elasticità creditizie. Non è neppure conforme che la banca possa stabilire un limite al numero e all’importo degli accrediti.
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Non trasparente, secondo la Camera di Commercio, anche la clausola istitutiva del pegno omnibus, che consente all’istituto bancario di poter trattenere somme quale impropria garanzia, talvolta usata per ritardare la restituzione di somme e valori dal rapporto di conto del cliente. La clausola è stata ritenuta a rischio nullità e non sarebbe rispondente ai canoni di correttezza e lealtà nei rapporti con la clientela.

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Nel mirino anche la clasuola di cessione rapporto, che consente – appunto – di cedere il rapporto ad altra banca, e quella di decadenza del termine, successivamente alla quale il cliente può ricevere la richiesta di rientrare da tutte le esposizioni.
Il parere della Camera di Commercio punta infine l’indice contro la previsione del rifiuto e sospensione del pagamento, con la quale la banca si riserva il diritto di sospendere o rifiutare il pagamento per “giustificati” motivi, e contro la clausola secondo cui le scritture contabili della banca facciano piena prova nei confronti del cliente.

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