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Ultimi sei giorni per il ravvedimento di Irpef, Iva, Ires e Irap

Fra sei giorni esatti scadrà l’ultimo termine utile per poter regolarizzare in maniera adeguata tutti quei pagamenti di imposte e di ritenute che non sono stati posti in essere entro la data dello scorso 16 maggio: ovviamente, questa scadenza fiscale si riferisce anche a quelle operazioni che sono state realizzate in maniera non sufficiente, a patto che si tratti di contribuenti che hanno l’obbligo del versamento unitario delle imposte e dei contributi in questione. Come si procede in questo senso? Anzitutto, bisogna ricordare che il pagamento di quanto non versato viene maggiorato degli interessi di tipo legale, oltre che di una sanzione pecuniaria: quest’ultima, comunque, viene irrogata in maniera ridotta, sfruttando il consueto modello F24 in formato telematico per tutti coloro che sono titolari di una partita Iva. L’alternativa, invece, è quella di sfruttare i modelli che sono resi disponibili presso gli istituti di credito, le agenzie postali e i concessionari, la soluzione scelta dalla nostra amministrazione finanziaria per i soggetti non titolari di partita Iva.

La compilazione è un momento molto importante e non vanno quindi compiuti errori, nonostante i riferimenti da prendere in considerazione siano davvero numerosi. Tra l’altro, occorre anche ricordare che i sostituti d’imposta sono soliti cumulare gli interessi che sono dovuti al tributo. Quali sono i codici tributo più importanti da utilizzare in tal senso? L’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) ne prevede ben quattro.

Si tratta della sanzione pecuniaria (8901), degli interessi sul ravvedimento (1989), della sanzione pecuniaria relativa all’addizionale regionale (8902) e della sanzione pecuniaria sull’addizionale comunale (8926). Anche per l’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva) il discorso è lo stesso, con due codici, l’8904 (sanzione pecuniaria) e il 1991 (interessi sul ravvedimento). L’Ires (Imposta sul Reddito delle Società) ne prevede due (8918 per la multa e 1990 per gli interessi), così come l’Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), vale a dire l’8907 e il 1993.

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