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I chiarimenti fondamentali sulla base imponibile Irap

La circolare 26/E che la nostra amministrazione finanziaria ha provveduto a pubblicare nel corso della giornata di ieri ha avuto il merito di chiarire diversi aspetti per quel che riguarda la base imponibile dell’Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). Si tratta di una sorta di integrazione di quanto già deciso nel corso del 2009; in pratica, questa stessa base imponibile viene ottenuta sottraendo il valore della produzione e i suoi costi effettivi, come previsto appunto dal codice civile, più precisamente dall’articolo 2425. Il documento dell’Agenzia delle Entrate si è reso necessario per evitare una applicazione troppo rigida delle voci normative. Anzitutto, è stato precisato come dedurre dalla base Irap il maggior valore fiscale di un bene materiale rispetto a quello di tipo civilistico. Che cosa può accadere nello specifico?

L’eventualità più diffusa prevede che vi sia un valore fiscale maggiore rispetto a quello civile, a causa delle svalutazioni a conto economico che però non hanno alcun rilievo nella qualità di imposta regionale. Secondo il Fisco, inoltre, questo maggior valore fiscale diventa deducibile quando nell’ammortamento si sfruttano i coefficienti tabellari previsti ai fini dell’Ires (Imposta sul Reddito delle Società) e il criterio di ammortamento civilistico (quando l’acquisto del bene è avvenuto prima del 2008, cioè prima che l’Irap stessa fosse riformata).

Lo stesso discorso deve essere fatto, poi, per quei soggetti che sono soliti sfruttare in sede di bilancio i principi contabili internazionali Ias/Ifrs. Esistono delle ipotesi, inoltre, in cui la mancata deducibilità di tale accantonamento potrebbe anche provocare una impossibile deduzione di spesa al momento in cui va sostenuta. In tal senso, la circolare in questione ha voluto individuare due utili fattispecie: si tratta, nello specifico, degli oneri messi a disposizione per le spese da sostenere dopo la chiusura delle discariche e gli accantonamenti relativi all’affitto di un’azienda, in modo da rimettere in sesto gli impianti così come devono essere restituiti al soggetto concedente.

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