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Comunicazioni black list

Il d.l. 2 marzo 2012, successivamente convertito in legge con la l. 26 aprile 2012, n. 44, include alcune importanti novità in materia di comunicazioni telematiche da effettuarsi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate: black list, uso del contante, spesometro. Considerando che il rischio di fare confusione tra le tre differenti discipline è davvero molto semplice, cerchiamo, da oggi e per i prossimi due giorni, di comprendere quali siano le innovazioni apportate per ciascuno dei tre elementi in precedenza indicati.

Cominciamo dalle comunicazioni “black list”. L’art. 2 del decreto sopra ricordato introduce una soglia di rilevanza per le comunicazioni di cui al più noto decreto n. 40 del 25 marzo 2010, escludendo di fatto dalla comunicazione tutte quelle operazioni di importo non superiore a 500 euro.

L’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (i c.d. paradisi fiscali), è pertanto limitato ai soli casi in cui le operazioni siano di importo superiore ai 500 euro.

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Lo scopo della semplificazione è chiaro: evitare che la comunicazione contenga anche le operazioni non rilevanti ai fini del monitoraggio delle operazioni pericolose dal punto di vista dell’elusività, poiché di importo esiguo.

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In quanto invece alla decorrenza dei termini, le esclusioni delle operazioni di importo inferiore alla soglia è prevista per tutte le comunicazioni con termine a scadere dal 2 marzo 2012, e non per le operazioni effettuate a decorrere da tale data.

Ricordiamo infine che secondo la Assonime, data la finalità di semplificazione dell’intervento normativo, dovrebbe altresì essere esclusa l’irrogazione di sanzioni per quelle imprese che inseriscano nella comunicazione anche le operazioni di importo sino a 500 euro.

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