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Novità costruzioni dal decreto crescita

Tra le materie sulle quali il decreto crescita sembra essersi concentrato con maggiore insistenza, vi è certamente quello relativo alle costruzioni. Cerchiamo allora di comprendere cosa cambia, dopo la legge di conversione del dl 83/2012, per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni di proprietà già esistenti, per le autorizzazioni edilizie, per le responsabilità solidali dell’appaltatore, e per altro ancora.

Anzi tutto, segnaliamo come sia confermato l’incremento dal 50% al 60% della percentuale minima dei lavori che i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002 sono tenute ad affidare ai terzi, con anticipo di un anno del termine di decorrenza (dal 1 gennaio 2015 al 1 gennaio 2014).

Viene inoltre eliminato il limite temporale dei cinque anni dalla costruzione oltre il quale eventuali cessioni o locazioni di un immobile non erano più assoggettabili a Iva. Viene estesa anche la possibilità per i fabbricati civili destinati ad alloggi sociali, ove il cedente abbia manifestato l’opzione per l’imposizione nel relativo atto.

Delle detrazioni Irpef sulle ristrutturazioni e le riqualificazioni energetiche abbiamo parlato più volte. Ricordiamo tuttavia in questa sede come sia stata innalzata dal 36% al 50% la detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia effettuate tra l’entrata in vigore del dl e il 30 giugno 2013, e come sia risalito dal 50% al 55% lo sgravio Irpef per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati entro il 30 giugno 2013.

Vengono semplificate ulteriormente le procedure per l’ottenimento dei permessi edilizia: Scia e Dia potranno così, in via generale, essere sostituite da atti e pareri formali con autocertificazioni di tecnici abilitati. Viene potenziato il ruolo dello sportello unico per l’edilizia.

Cambia, infine, la responsabilità solidale per il versamento delle ritenute e dell’Iva sulle prestazioni effettuate nell’ambito degli appalti, con i soggetti responsabili in solido che saranno sia l’appaltatore che il subappaltatore (non più il committente).

In proposito di costruzioni e agevolazioni, qui c’è un nostro speciale sulle imposte di registro e catastali agevolate. Nei prossimi giorni torneremo ad occuparmi dell’argomento.

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