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Comunicazione anticipata lettere di intento

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 82 del 1 agosto 2012 apporta qualche annotazione utile alle modifiche del d.l. n. 16/2012 sull’adempimento a carico dei fornitori degli esportatori abituali. Una risoluzione che chiarisce, in sintesi, come la comunicazione delle lettere di intento possa essere effettuata anche prima dell’insorgenza dell’obbligo, e come comunque – almeno per adesso – si possa utilizzare il vecchio modello nel quale è sufficiente indicare l’anno quale periodo di riferimento. Ma vediamo nel dettaglio quanto stabilito dall’Agenzia.

Per quanto concerne il d.l. 16/2012, il suo art. 2, comma 4, modificativo dell’art. 1, lett. C) della l. 746/83, relativamente al termine entro il quale i fornitori degli esportatori abituali devono inviare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la comunicazione dei dati delle lettere di intento con le quali i loro clienti chiedono la non applicazione dell’Iva (peraltro, in corso di apprezzamento: Aumento Iva a luglio 2013), ricordiamo come finora l’adempimento andava eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera di intento. Pertanto, l’invio della comunicazione era necessario anche se non fossero state effettuate forniture in sospensione di imposta.

Con la novità, invece, l’adempimento va effettuato entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta. Pertanto, il presupposto dell’adempimento non sarà più il ricevimento della lettera di intento, bensì l’effettuazione delle prime operazioni non imponibili, in conseguenza della lettera stessa, poiché il termine di scadenza per l’invio della comunicazione è ora identificato con il termine della liquidazione periodica nella quale sono comprese le prime operazioni effettuate senza addebito di imposta.

Sull’altra importante questione, relativa alla compilazione del campo “periodo di riferimento”, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che, in attesa dell’adozione di un nuovo modello, sia sufficiente indicare solamente l’anno e non il mese. Vi terremo aggiornati circa la produzione e l’ufficialità dell’atteso nuovo modello, che faciliterà la gestione di tale relazione.

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