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Prescrizione tasse e tributi

La commissione tributaria regionale della Lombardia, con decisione n. 18/40/12, ha sostenuto che il diritto di riscossione dei tributi, statuito con una sentenza passata in giudicato, è soggetto a un termine di prescrizione pari a 10 anni, come previsto dall’art. 2953 cod.civ. Ma cerchiamo di comprendere in maniera più dettagliata quali sono le motivazioni che hanno permesso alla Ctr Lombardia di conseguire tale convinzione, e che cosa può cambiare, in concreto, per tutta l’utenza contribuente italiana.

La decisione ha sottolineato, nella fattispecie, che non si è al cospetto della fase amministrativa di mancata impugnazione dell’atto impositivo, regolata dal disposto di cui all’art. 25 comma 1 lettera c) dpr 602/1973, bensì della fase processuale di cui all’art. 68 d.lgs. 546/92: una norma che, in altri termini, non contiene alcun specifico riferimento al termine di prescrizione del diritto alla riscossione a seguito di una sentenza passata in giudicato, e pertanto impone all’ente impositore di fare riferimento al comune termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2953 cod.civ.

Nessuna sorpresa sostanziale, pertanto, visto e considerato che a simile convinzione erano già arrivate le commissioni di merito, come dimostrano i responsi n. 374/11 e 674/11 della commissione tributaria regionale del Lazio, e come precisato dalla sentenza n. 25790 del 10 dicembre 2009, assunta dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione.

Il termine citato all’art. 25 impone la notifica delle cartelle di pagamento entro 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo: una visione che è tuttavia superata dalla successiva considerazione che gli effetti della sentenza, scatenata da una azione del contribuente contro un atto dell’Amministrazione, non possono essere valutati alla stregua di una norma sostanziale, in quanto sono tutti gli effetti sono concentrati e si risolvono nella verifica giurisdizionale del rapporto tributario.

Continueremo a tenervi informati sull’evoluzione di questi orientamenti, che ci sembrano tuttavia sufficientemente consolidati da poter garantire una interpretazione sostanzialmente certa anche per il futuro.

In materia di prescrizione consultate anche Termini prescrizione anatocismo bancario, e anche Multe stradali, la prescrizione è di 5 anni.

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