You are here
Home > Leggi > Multe stradali: la prescrizione è in 5 anni

Multe stradali: la prescrizione è in 5 anni

Le cartelle delle multe stradali, per violazione al Codice, si prescrivono in cinque anni. La cartella esattoriale non può mai, infatti, essere equiparata come una sentenza, la cui scadenza è decennale. A dircelo è una recente sentenza (la n. 11937, depositata il 30 dicembre 2011) del giudice di pace di Torino, che è relativa a un preavviso di fermo a seguito del mancato pagamento di una sanzione del codice della strada.

Nel caso più specifico, il concessionario adibito alla riscossione avrebbe provveduto al fermo amministrativo del veicolo una volta trascorsi i cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale, in un periodo che – stando a quanto afferma il giudice di pace – sarebbe già relativo all’arco temporale della prescrizione, contrariamente a quanto affermato dal comportamento dell’agente cui era affidata la riscossione.

Secondo il concessionario, infatti, il termine per la riscossione della cartella è decennale, perché la cartella va equiparata a un decreto ingiuntivo. Il giudice di pace ha tuttavia rigettato l’equiparazione, ricordando come la cartella non è un titolo esecutivo che, nel caso di violazione delle norme sul codice della strada, è rappresentato dal verbale di accertamento. La cartella avrebbe pertanto il solo ruolo di intimazione al pagamento, con lo scopo di mettere in mora il debitore e interrompere la prescrizione. Con la cartella incomincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione, pari a cinque anni, come previsto dall’articolo 28 della legge 689 del 1981.

Vi ricordiamo che tutti i dati contemplati nel presente articolo sono suscettibili di potenziali variazioni nei momenti successivi a quelli di redazione del post. Vi invitiamo pertanto a verificare la validità di tali elementi, e in particolar modo l’esattezza delle scadenze, prima di procedere ai pagamenti. Nessuna responsabilità può essere attribuita al contenuto – pur verificato da fonti ritenute attendibili – a Fiscale Web.

Lascia un commento

Top