You are here
Home > Amministrazione finanziaria ed Enti > Bonus energetico per malati

Bonus energetico per malati

Qualche giorno fa il quotidiano economico giuridico Italia Oggi ha compiuto un interessante approfondimento in merito alla corresponsione del bonus elettrico per i malati gravi, che con decorrenza 1 gennaio 2013 verrà calcolato in base ai consumi medi e alla tipologia delle apparecchiature utilizzate. Cerchiamo allora di riprendere l’articolo apparso sul quotidiano, comprendendo quale sia la differenza con il passato, quando invece era previsto un importo standard, a prescindere dai consumi e dalle apparecchiature utilizzate.

Le fasce di intensità dei consumi previste sono tre: fino a 8 ore al giorno, da 8 a 16 ore al giorno e
oltre 16 ore al giorno. Sempre tre sono le fasce di extra-consumo rispetto a un utente tipo – con un consumo quindi di 2.700/kW/anno: la prima, minima, fino a 500 kWh/anno; la seconda tra 500 e 1.200 kWh/anno; e la terza di più di 1.200 kWh/anno.

A prevederlo è la delibera dell’Autorità energia del 2 agosto 2012, n. n. 350/2012/R/EEL, applicativa del decreto del ministero della salute 13 gennaio 2011 che individua le apparecchiature
medico – terapeutiche, alimentate a energia elettrica e necessarie per l’esistenza in vita di persone in gravi condizioni di salute.

Oltre a quanto sopra, nel provvedimento è contenuta la novità relativa alla possibilità di ottenere il riconoscimento retroattivo del nuovo meccanismo di bonus. Ai clienti finali che risultano già beneficiari di un bonus per disagio fisico alla data del 31 dicembre 2012 e che presentano un’istanza a partire dal 1° gennaio 2013 ed entro il 30 aprile 2013, è riconosciuta, qualora dovuta, una quota
retroattiva (vedi anche le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni 55%).

Hanno diritto a questo bonus tutte le famiglie presso le quali vive una persona affetta da gravi patologie, che sono costrette a utilizzare apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita dello stesso paziente. Il titolare del contratto elettrico deve essere in possesso di un certificato Asl che attesti: l’esigenza obbligatoria di utilizzare tali apparecchiature, il tipo di apparecchiatura impiegata; l’indirizzo presso il quale è installata l’apparecchiatura, la data a partire dalla quale il
soggetto la utilizza.

Lascia un commento

Top