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Omissione dichiarazioni dei redditi

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34/E, è intervenuta in merito all’attività di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi o dell’Irap, quando si riscontra il riporto a nuovo di un’eccedenza di imposta a credito generata nel precedente periodo d’imposta per il quale la relativa dichiarazione risulta omessa. Cerchiamo allora di comprendere in che modo risolvere questa tribolata situazione, illustrando quelle che sono le ultime indicazioni del fisco in merito.

Stando a quanto maggiormente conveniente per le parti, se il contribuente definisce l’obbligazione pagando le somme richieste dall’ufficio, nei termini previsti dalla comunicazione di irregolarità ovvero a seguito della notifica della cartella di pagamento o in esito a sentenza definitiva a lui sfavorevole, lo stesso può ben richiedere il rimborso del credito maturato nell’annualità per la quale la dichiarazione risulta omessa, entro il termine ultimo di due anni dal predetto pagamento ai sensi dell’articolo 21 del dlgs 31 dicembre 1992, n. 546.

Se invece il contribuente raggiunge un accordo con l’ufficio in sede di accordo di mediazione o conciliazione giudiziale il credito è immediatamente riconosciuto.

Il Fisco ha poi avuto modo di riepilogare cosa accade nell’ipotesi di dichiarazione omessa con riferimento alla quale al contribuente compete comunque un credito non esposto formalmente nel
modello. In questo caso, l’Agenzia delle entrate contesta un omesso versamento perché il contribuente utilizza quel credito in compensazione pur se non risultante da una dichiarazione.

I rimedi però non mancano, poiché già nel 2007 ai fini Iva l’Agenzia delle Entrate aveva avuto modo di pronunciarsi. Con la circolare esposta in anteprima vengono invece regolati anche i casi ai fini delle imposte sui redditi e Irap affermando come a fronte dell’avvenuto pagamento delle somme dovute e indicate nella comunicazione di irregolarità o nella cartella, al contribuente compete il rimborso del credito con istanza da proporre entro i due anni successivi al pagamento.

In sede di mediazione, infine, potrà essere fatta una sorta di compensazione una volta accertata la spettanza del credito fermo restando che le sanzioni restano dovute seppure nella misura ridotta.

Qui il focus sulle sanzioni autocertificazione reddito più basso.

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