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Versamento tardivo condono

Il versamento tardivo della seconda rata di condono può essere considerato come un “errore scusabile”. Ad affermarlo è la Commissione tributaria provinciale di Lecce con la pronuncia del 25 giugno 2012, n. 355. Ad approfondire il tema è stato, negli scorsi giorni, un articolo apparso sul quotidiano economico giuridico Italia Oggi a firma di Federico Gavioli. Cerchiamo di comprendere perchè la Ctp pugliese ha ammesso che il versamento tardivo della seconda rata di condono possa non inficiare la validità del condono stesso, in quanto errore scusabile.

“La vicenda presa in considerazione dei giudici tributari” – esordisce l’approfondimento curato dal quotidiano – “riguarda una Srl che aveva aderito nel maggio del 2003 al condono ex art. 12 della legge 289/2002, pagando come previsto dalla norma, l’80% dell’importo agevolato, riservandosi di pagare il restante 20% corrispondente alla seconda rata entro un anno. Con riferimento a questa seconda rata la Srl si era avvalsa della proroga che aveva spostato il pagamento a marzo del 2005, anziché ad aprile 2004”.

I problemi arrivano quando il contribuente non adempie al pagamento della seconda rata entro il termine di un anno. Il concessionario della riscossione dichiara infatti come decaduto il condono e, di conseguenza, avvia la procedura di recupero dell’intera somma iscritta a ruolo. “La Ctp di Lecce nell’evidenziare che il mancato o ritardato versamento di una rata costituisce causa di decadenza degli effetti del condono evidenzia” – prosegue il quotidiano – “contestualmente, che occorre stabilire quale è da ritenersi la data valida per l’effettivo pagamento della seconda e ultima rata dell’istituto della «Definizione dei carichi di ruolo pregressi». I giudici della Ctp di Lecce sottolineano che nell’ambito delle disposizioni fi scali contenute nella legge 289/2002 il principio dell’errore scusabile è espressamente previsto nel comma 9, dell’articolo 16, riguardante le disposizioni in materia di chiusura di liti fiscali pendenti. Anche l’amministrazione finanziaria con la circolare n.17, del 21.03.2003, ha chiarito che il principio dell’errore scusabile è da ritenersi applicabile a tutte le procedure di condono contenute nella legge 289/2002”.

Alla luce di tutto ciò, i giudici tributari ritengono che le continue proroghe in materia di condono possono aver determinato uno stato di incertezza sulle varie scadenze, con sufficienti ragioni per ritenere che il versamento tardivo possa essere causato da errore scusabile.

Ecco uno dei nostri speciali sui condoni fiscali.

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