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Cartelle illegittime se notificate a mezzo posta

La notifica delle cartelle di pagamento a mezzo postale deve essere eseguita con l’intervento di un intermediario abilitato. La violazione rende inesistente sia la notifica che la cartella impugnata, e può essere anche rilevata autonomamente dal giudice. Il principio, confermato da diverse commissioni di merito, è stato ribadito anche dalla recente sentenza della Commissione provinciale di Reggio Emilia, che potrebbe anticipare nel prossimo futuro un preciso riscontro di legittimità da parte dei giudici della Corte di Cassazione.

In altre parole le cartelle di pagamento notificate a mezzo posta senza l’intervento di un intermediario abilitato divengono a tutti i termini illegittime; la notifica così operata non è nulla (vizio sanabile con l’impugnazione), bensì inesistente (vizio insanabile), con conseguente inesistenza della cartella impugnata e rilevabilità del vizio direttamente dal giudice.

“Viepiù che le considerazioni sinora esposte non si pongono in contrasto con il pensiero della Cassazione, che mai, sino ad ora, si è espressa sull’argomento specifico” – ricorda il quotidiano Italia Oggi nell’approfondimento dell’11 settembre – “Ne consegue che tutti i ricorsi presentati avverso le cartelle di pagamento, anche quelli dove non sia stata rilevata la violazione, possono ancora essere debitamente integrati, con buone possibilità di accoglimento. Sono inimmaginabili le conseguenze che potrebbero nascere qualora queste conclusioni dell’ordinanza n.97 del 10 luglio della Commissione provinciale di Reggio Emilia venissero confermate”.

Nel caso specifico si trattava di una cartella di pagamento di oltre 3.780.000 euro, notificata direttamente dal concessionario della riscossione senza l’intervento di un intermediario abilitato. Tale circostanza aveva reso inesistente la pretesa erariale, con conseguente annullamento integrale del consistente debito tributario.

L’art 26, 1° comma, dpr n. 602/73 – osserva la commissione – dispone che la cartella venga notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

Qui il nostro precedente focus sulle cartelle nulle se notificate a mezzo posta.

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